L’INPS, con messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017, sintetizza gli aspetti innovativi introdotti dalla norma che prevede l’incremento della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima mensilità) prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Queste le caratteristiche:
- sono stati aumentati gli importi da corrispondere ai soggetti già beneficiari (soggetti con redditi non superiori a 1,5 volte il trattamento minimo);
- il diritto è stato esteso ai soggetti con reddito compreso fra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo. Per questa nuova platea, gli importi da corrispondere sono quelli riconosciuti, fino allo scorso anno, ai soggetti con redditi non superiori a 1,5 volte il trattamento minimo;
- è stata introdotta una fascia di garanzia per coloro che si trovano in situazioni reddituali di confine fra i limiti massimi delle due fasce.
Nel corso dei mesi di aprile e maggio è stata effettuata, da parte dell’Istituto, la lavorazione centrale finalizzata all’erogazione d’ufficio della quattordicesima, da corrispondere unitamente alla mensilità di pensione di luglio 2017.
Questi i requisiti anagrafici, contributivi e reddituali richiesti per l’accesso al beneficio:
Requisiti anagrafici
Il beneficiario deve avere compiuto 64 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione. Per l’anno 2017 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1954.
Il beneficio può essere attribuito per un periodo inferiore all’anno, in proporzione ai mesi di spettanza, nel caso di:
- pensione con decorrenza nell’anno interessato successiva al 31° gennaio:
- compimento del sessantaquattresimo anno nel corso dell’anno; il beneficio spetta in tal caso anche per il mese di raggiungimento dell’età.
Requisiti contributivi
Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione accreditata in favore del titolare della pensione.
Per le pensioni in totalizzazione e cumulo viene presa in esame la sola contribuzione degli enti pubblici (INPS-ENPALS-INPDAP-IPOST-INPGI), mentre viene esclusa quella relativa agli enti privatizzati.
Nel caso in cui il beneficio venga corrisposto sulla pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva del dante causa è rapportata all’aliquota di spettanza (art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.).
Requisiti reddituali
Anno di riferimento del reddito
Si rammenta che la verifica del diritto alla somma in argomento viene effettuata sulla base dei criteri di cui all’art. 35, comma 9, del D.L. 30.12.2008, n.207, convertito con modificazioni dalla legge 14/2009, nel caso di prima concessione, ed in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo come modificato dalla legge 122/2011, nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima.
Di conseguenza, in questo ultimo caso, devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel casellario dei pensionati dell’anno in corso, e i redditi diversi dai precedenti relativi all’anno precedente.
Per l’anno 2017, devono essere, quindi, valutati:
-
nel caso di prima concessione (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2017;
- nel caso di concessione successiva alla prima:
− redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nel 2017;
−redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nel 2016.
Vengono, pertanto, sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell’elaborazione, riferiti all’anno di erogazione.
Per i redditi diversi, vengono presi in esame quelli dell’anno 2016, ovvero 2017, per le prime concessioni. Se tali dati non sono disponibili, vengono utilizzati i dati dichiarati negli anni precedenti.
Per tale ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria, e della sussistenza del diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.
Limiti
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata al seguente punto 4.
Dal corrente anno 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario: fino a 1,5 volte il trattamento minimo, ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.
Il tetto massimo reddituale oltre il quale il beneficio non spetta deve essere incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte, ovvero, a 2 volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
ESEMPIO: PRIMA FASCIA CONTRIBUTIVA (fino a 15 anni di contribuzione)
-
fino a 1,5 volte il trattamento minimo:
9.786,86 + 437 (importo spettante alla prima fascia)= 10.223,86 (tetto massimo)
In base ai redditi posseduti, la quattordicesima viene corrisposta in misura ridotta, fino al raggiungimento del tetto massimo. -
fino a 2 volte il trattamento minimo:
13.049,14 + 336 (importo spettante alla prima fascia)= 13.385,14 (tetto massimo).
In base ai redditi posseduti, la quattordicesima viene corrisposta in misura ridotta, fino al raggiungimento del tetto massimo. -
FASCIA DI GARANZIA
La differenza fra i due importi di quattordicesima spettanti nella prima e nella seconda fascia (437,00-336,00 = 101,00), sommato al limite di reddito della prima fascia (9.786,86), rappresenta la cosiddetta fascia di garanzia.9.786,86+101,00 =9.887,86MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA FASCIA DI GARANZIA:
Reddito posseduto= 9.800,00Se applicassimo rigidamente il limite di reddito, il beneficiario si collocherebbe nella seconda fascia reddituale e avrebbe pertanto diritto a 336,00 euro di quattordicesima, ottenendo il seguente reddito COMPLESSIVO:
9.800,00+336,00= 10.136,00
Tale reddito COMPLESSIVO, aumentato della quattordicesima prevista per la relativa fascia, è inferiore al tetto massimo previsto per la prima fascia, pari a euro 10.223,86
Pertanto, in questo caso viene attribuito l’importo di quattordicesima della prima fascia, entro i limiti del tetto massimo della prima fascia medesima, pari a euro 423,86.
10.223,86 – 9.800,00= 423,86
Tabella
Si riporta di seguito la tabella costruita sulla base di criteri esposti.
Anno 2017 (TM mensile € 501,89) | |||||
Anni di contribuzione | TM annuo x 1,5* | TM annuo x 2°* | |||
Fascia di garanzia | |||||
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | fino a € 9.786,86 | Tra
€9.786,87 e €9.887,85 |
Tra
€9.887,86 e € 13.049,14 |
Oltre €13.049,14 |
fino a 15 anni | fino a 18 anni | Importo spettante
€ 437,00 |
Max €10.223,86 | Importo spettante
€ 336,00 |
Max €13.385,14 |
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | fino a € 9.786,86 | Tra
€9.786,87 e €9.912,85 |
Tra
€9.912,86 e € 13.049,14 |
Oltre €13.049,14 |
tra 15 e 25 anni | Tra 18 e 28 anni | Importo spettante
€ 546,00 |
Max €10.332,86 | Importo spettante
€ 420,00 |
Max €13.469,14 |
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | fino a € 9.786,86 | Tra
€9.786,87 e €9.937,85 |
Tra
€9.937,86 e € 13.049,14 |
Oltre €13.049,14 |
Oltre 25 anni | oltre 28 anni | Importo spettante
€ 655,00 |
Max €10.441,86 | Importo spettante
€ 504,00 |
Max €13.553,14 |
*(tabella A), all.D, art.1, co.187, lett.a, L.232/2016
Pensioni delle gestioni private
Sulle pensioni prese in esame per la lavorazione è stata memorizzata la movimentazione nel segmento GP1 del data base delle pensioni:
- GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
- GP1FMPNTIP il valore1;
- GP1DMPN la data di elaborazione;
- GP1CPRD il valore M2017
Nella funzione DIARIO sono state memorizzate le seguenti informazioni:
codice | descrizione |
0710 | elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2017: conguaglio € xxx,00, |
0711 | elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2017: conguaglio corrisposto su pensione cat/sede/numero |
0712 | elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2017: scartata al calcolo per (motivazione) |
Sulla pensione sulla quale è stata attribuita la quattordicesima è stato memorizzato l’importo nel segmento GP3, sezione CUD del data base delle pensioni:
- GP3EDISP = importo della somma aggiuntiva corrisposta.
Si rammenta che ’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:
044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC), 127 (CRED27), 128 (COOP28),198 (VESO33), 199 (VESO92).
La quattordicesima non viene inoltre erogata:
- sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali,
- sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati
- e sulle pensioni della ex SPORTASS.
- sulle pensioni per le quali non era stato corrisposto a seguito di segnalazione di rinuncia da parte delle sedi (messaggio n. 9380 del 23 aprile 2008).
Nel caso in cui il pensionato abbia in corso di recupero la quattordicesima non dovuta, corrisposta in anni precedenti, la quattordicesima dovuta per il 2017 è stata utilizzata per recuperare, in tutto o in parte, il debito residuo.
Pensioni delle gestioni pubbliche
Nella sezione PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI, sono stati pubblicati gli elenchi:
- dei soggetti ai quali è stato attribuita d’ufficio la quattordicesima;
- dei soggetti ai quali non è stato attribuita la quattordicesima, con l’indicazione della relativa motivazione.
Pensioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti
L’importo della somma aggiuntiva è stato inserito nell’Area “crediti e debiti” – maschera PNCTA1 – utilizzando il codice di credito esente denominato CE78 con data ruolo 07/2017.
L’importo del beneficio è visualizzabile al campo 19 della cedola di pagamento relativa al mese di luglio 2017 della pensione sul quale è corrisposto.
L’inserimento del codice credito esente CE78 è stato generato dall’elaborazione della variazione batch denominata 705 (somma aggiuntiva L. 127/2007).
Comunicazioni ai pensionati
Ai beneficiari viene inviata dalla Direzione Generale la comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.
I pensionati saranno inoltre informati del pagamento della quattordicesima nell’apposita voce sul cedolino del mese di luglio 2017.
Corresponsione d’ufficio e a domanda
La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2017 ai soggetti che rientrano nel limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2017, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto al 31 dicembre 2017 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2017, sempre a condizione che rientrino nel limiti reddituali, la somma sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio sulla rata di dicembre 2017.
Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare domanda, on line attraverso il sito internet dell’Istituto www.inps.gov.it, se in possesso, delle credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ovvero, rivolgersi a un patronato
Si segnala in proposito che è stata predisposta una apposita domanda di ricostituzione on line, da utilizzare per i pensionati di tutte le gestioni.
Leggi il messaggio n. 1366 del 28 marzo 2017
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro