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Parlamento: pubblicata la legge che disciplina la nuova prestazione occasionale


È stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, la Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione – con modificazioni – del Decreto Legge n. 50/2017 con le disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

La Legge è entrata in vigore il 23 giugno 2017.

Queste le principali novità in materia di Lavoro:

  • APE – articolo 53
  • Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale – articolo 53-bis
  • Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa – articolo 53-ter
  • DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – articolo 54
  • Prestazioni occasionali – articolo 54-bis
  • Premi di produttività – articolo 55
  • Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – articolo 55-bis
  • Modifica all’art. 44 del DLvo 148/2015, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga – articolo 55-quater
  • Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri – articolo 55-quinquies
 Art. 53 
 
                                 APE 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma  179,  lettera
d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attivita' lavorative  di
cui all'allegato C si considerano svolte in via  continuativa  quando
nei sei anni precedenti la data di decorrenza dell'indennita' di  cui
al comma 181 della medesima legge le  medesime  attivita'  lavorative
non  hanno  subito  interruzioni  per  un  periodo   complessivamente
superiore a dodici mesi  e  a  condizione  che  le  citate  attivita'
lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta
decorrenza per un periodo  corrispondente  a  quello  complessivo  di
interruzione. 
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma  199,  lettera
d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attivita'  lavorative  di
cui all'allegato E si considerano svolte in via  continuativa  quando
nei sei  anni  precedenti  la  data  del  pensionamento  le  medesime
attivita' lavorative non hanno subito  interruzioni  per  un  periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate
attivita' lavorative siano state svolte nel settimo  anno  precedente
il pensionamento per un periodo corrispondente a  quello  complessivo
di interruzione. 
  3. All'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti garantiti
dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del
gruppo  del  soggetto  finanziatore  o  a   istituzioni   finanziarie
nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi  della  legge
30 aprile 1999, n. 130, senza le formalita'  e  i  consensi  previsti
dalla disciplina che regola la cessione del credito e  conservano  le
medesime garanzie  e  le  coperture  assicurative  che  assistono  il
finanziamento.»
                             Art. 53-bis 
 
Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali  per  crisi
                              aziendale 
 
  1.  Per  il  sostegno   degli   oneri   derivanti   dall'anticipata
liquidazione  della  pensione  di   vecchiaia   nei   confronti   dei
giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, e' autorizzata la spesa di
6 milioni di euro per l'anno 2017, 10  milioni  di  euro  per  l'anno
2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019,  12  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e 6 milioni di euro  per  l'anno  2021,  con  conseguente
aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  14.  Ai  giornalisti
che  sono  stati  effettivamente  coinvolti  nella  riduzione  oraria
prevista dai piani di cui al primo periodo e' data facolta' di optare
per l'anticipata  liquidazione  della  pensione  di  vecchiaia  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti  che
vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente  all'entrata
in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  entro
sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o
dalla data di maturazione dei requisiti di  anzianita'  anagrafica  e
contributiva, se successiva, purche'  in  possesso  di  un'anzianita'
contributiva pari ad almeno venticinque anni interamente  accreditati
presso l'Istituto nazionale di previdenza  dei  giornalisti  italiani
(INPGI), e di un'eta' anagrafica pari, negli anni  2017  e  2018,  ad
almeno cinquantotto anni, se donne, e a sessanta anni, se uomini. 
  2. L'INPGI  prende  in  considerazione  le  domande  di  anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico
di presentazione dei piani di gestione degli  esuberi,  nel  rispetto
dei limiti di spesa di cui al comma 1. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  1  si  provvede
mediante corrispondente  riduzione  della  quota  del  Fondo  per  il
pluralismo   e   l'innovazione   dell'informazione   spettante   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma
4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per  gli  anni  dal  2017  al
2021. 
  4. All'onere derivante dalle prestazioni  di  vecchiaia  anticipata
finanziate ai sensi del  presente  articolo  concorre  il  contributo
aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo  41-bis,
comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
                             Art. 53-ter 
 
Trattamento di mobilita' in deroga per i  lavoratori  delle  aree  di
  crisi industriale complessa 
 
  1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra  le
regioni con i decreti del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017,  possono  essere
destinate  dalle  regioni  medesime,  nei  limiti  della  parte   non
utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione  di  continuita'  e  a
prescindere dall'applicazione dei  criteri  di  cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto  2014,
del trattamento di mobilita' in deroga,  per  un  massimo  di  dodici
mesi, per i lavoratori che operino in un'area  di  crisi  industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1°  gennaio  2017  risultino
beneficiari  di  un  trattamento  di  mobilita'  ordinaria  o  di  un
trattamento di mobilita' in deroga,  a  condizione  che  ai  medesimi
lavoratori siano contestualmente  applicate  le  misure  di  politica
attiva individuate in  un  apposito  piano  regionale  da  comunicare
all'Agenzia nazionale  per  le  politiche  attive  del  lavoro  e  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
                               Art. 54 
 
             Documento Unico di Regolarita' Contributiva 
 
  1. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui  al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
semplificazione e la pubblica amministrazione del  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno  2015,  nel
caso  di  definizione  agevolata  di  debiti  contributivi  ai  sensi
dell'articolo  6,  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,   n.   193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
e' rilasciato, a seguito della presentazione da  parte  del  debitore
della dichiarazione di volersi avvalere  della  suddetta  definizione
agevolata effettuata nei  termini  di  cui  al  comma  2  del  citato
articolo 6, ricorrendo gli altri  requisiti  di  regolarita'  di  cui
all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015. 
  2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo  versamento
dell'unica rata ovvero  di  una  rata  di  quelle  in  cui  e'  stato
dilazionato il pagamento delle somme dovute ai  fini  della  predetta
definizione agevolata, tutti i  DURC  rilasciati  in  attuazione  del
comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine,
l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare  versamento
delle  rate  accordate.  I  medesimi  Enti   provvedono   a   rendere
disponibile in apposita sezione del servizio «Durc On Line»  l'elenco
dei DURC annullati ai sensi del presente comma. 
  3. I soggetti  che  hanno  richiesto  la  verifica  di  regolarita'
contributiva e i soggetti i  cui  dati  siano  stati  registrati  dal
servizio «Durc On Line»  in  sede  di  consultazione  del  DURC  gia'
prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di
cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali  il  DURC  e'
richiesto. 
  4.   Le   Amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
                             Art. 54-bis 
 
Disciplina  delle   prestazioni   occasionali.   Libretto   Famiglia.
  Contratto di prestazione occasionale 
 
  1. Entro i limiti e con le modalita' di cui al presente articolo e'
ammessa  la  possibilita'  di   acquisire   prestazioni   di   lavoro
occasionali, intendendosi per tali le attivita' lavorative che  danno
luogo, nel corso di un anno civile: 
  a) per ciascun prestatore, con  riferimento  alla  totalita'  degli
utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore  a
5.000 euro; 
  b) per ciascun utilizzatore, con  riferimento  alla  totalita'  dei
prestatori, a compensi di importo complessivamente  non  superiore  a
5.000 euro; 
  c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni  prestatore  in
favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore
a 2.500 euro. 
  2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla  Gestione  separata  di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e
all'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali disciplinata dal testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
  3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e  ai
riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela  della
salute e della sicurezza del prestatore,  si  applica  l'articolo  3,
comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti  da  imposizione
fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili
ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o
il rinnovo del permesso di soggiorno. 
  5. Non possono essere acquisite prestazioni di  lavoro  occasionali
da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato
da  meno  di  sei  mesi  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  o  di
collaborazione coordinata e continuativa. 
  6. Alle prestazioni  di  cui  al  presente  articolo  possono  fare
ricorso: 
  a)  le   persone   fisiche,   non   nell'esercizio   dell'attivita'
professionale o d'impresa, per il ricorso a  prestazioni  occasionali
mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10; 
  b) gli altri utilizzatori, nei limiti  di  cui  al  comma  14,  per
l'acquisizione di prestazioni di  lavoro  mediante  il  contratto  di
prestazione occasionale di cui al comma 13. 
  7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  fare  ricorso  al
contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14,  lettera
a), del presente articolo, nel rispetto dei  vincoli  previsti  dalla
vigente  disciplina  in  materia  di  contenimento  delle  spese   di
personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del
presente  articolo,  esclusivamente   per   esigenze   temporanee   o
eccezionali: 
  a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche  categorie
di soggetti in stato di poverta', di disabilita', di  detenzione,  di
tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; 
  b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a  calamita'
o eventi naturali improvvisi; 
  c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione con altri  enti
pubblici o associazioni di volontariato; 
  d)  per  l'organizzazione  di  manifestazioni  sociali,   sportive,
culturali o caritative. 
  8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro  importo,
ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro
occasionali rese dai seguenti soggetti: 
  a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita'; 
  b) giovani con meno di venticinque anni di  eta',  se  regolarmente
iscritti a un  ciclo  di  studi  presso  un  istituto  scolastico  di
qualsiasi  ordine  e  grado  ovvero  a  un  ciclo  di  studi   presso
l'universita'; 
  c) persone disoccupate,  ai  sensi  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
  d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di
inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
In  tal  caso  l'INPS  provvede  a  sottrarre   dalla   contribuzione
figurativa relativa alle prestazioni integrative  del  salario  o  di
sostegno del  reddito  gli  accrediti  contributivi  derivanti  dalle
prestazioni occasionali di cui al presente articolo. 
  9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo,  gli
utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere  i
relativi adempimenti, anche tramite  un  intermediario  di  cui  alla
legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita  piattaforma
informatica, gestita dall'INPS, di  seguito  denominata  «piattaforma
informatica INPS», che supporta le  operazioni  di  erogazione  e  di
accreditamento dei  compensi  e  di  valorizzazione  della  posizione
contributiva  dei  prestatori  attraverso  un  sistema  di  pagamento
elettronico.  I  pagamenti   possono   essere   altresi'   effettuati
utilizzando il  modello  di  versamento  F24,  con  esclusione  della
facolta' di compensazione dei crediti  di  cui  all'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Esclusivamente  ai  fini
dell'accesso  al  Libretto  Famiglia  di  cui   al   comma   10,   la
registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti  tramite
un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. 
  10. Ciascun utilizzatore di  cui  al  comma  6,  lettera  a),  puo'
acquistare,  attraverso  la  piattaforma  informatica  INPS,  con  le
modalita' di cui al comma 9 ovvero  presso  gli  uffici  postali,  un
libretto nominativo prefinanziato,  denominato  «Libretto  Famiglia»,
per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo  favore  da
uno o piu' prestatori nell'ambito di: a)  piccoli  lavori  domestici,
compresi lavori di giardinaggio, di pulizia  o  di  manutenzione;  b)
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate  o
con disabilita'; c) insegnamento privato supplementare.  Mediante  il
Libretto Famiglia,  e'  erogato,  secondo  le  modalita'  di  cui  al
presente articolo, il contributo di cui  all'articolo  4,  comma  24,
lettera b), della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  per  l'acquisto  di
servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete
pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia   o   dei   servizi   privati
accreditati. 
  11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il  cui
valore nominale e' fissato in 10 euro,  utilizzabili  per  compensare
prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun  titolo  di
pagamento erogato sono  interamente  a  carico  dell'utilizzatore  la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita  nella  misura  di  1,65
euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro
e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,  stabilito
nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro  e'  destinato  al
finanziamento degli oneri gestionali. 
  12. Attraverso la piattaforma informatica INPS  ovvero  avvalendosi
dei  servizi  di  contact  center  messi  a  disposizione  dall'INPS,
l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno  3  del
mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica  i  dati
identificativi del prestatore, il  compenso  pattuito,  il  luogo  di
svolgimento  e  la  durata  della  prestazione,  nonche'  ogni  altra
informazione necessaria ai  fini  della  gestione  del  rapporto.  Il
prestatore riceve contestuale notifica  attraverso  comunicazione  di
short message service (SMS) o di posta elettronica. 
  13.  Il  contratto  di  prestazione  occasionale  e'  il  contratto
mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera  b),  e
7, acquisisce, con  modalita'  semplificate,  prestazioni  di  lavoro
occasionali o saltuarie di ridotta entita', entro i limiti di importo
di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
14 e seguenti. 
  14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: 
  a) da parte degli utilizzatori che hanno  alle  proprie  dipendenze
piu' di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; 
  b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo  che  per  le
attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche'  non
iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli; 
  c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini,  delle
imprese  esercenti  l'attivita'  di  escavazione  o  lavorazione   di
materiale lapideo, delle imprese del settore delle  miniere,  cave  e
torbiere; 
  d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. 
  15.  Ai  fini  dell'attivazione  del   contratto   di   prestazione
occasionale, ciascun utilizzatore di cui  al  comma  6,  lettera  b),
versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con  le  modalita'
di  cui  al  comma  9,  le  somme  utilizzabili  per  compensare   le
prestazioni. L'1 per cento degli  importi  versati  e'  destinato  al
finanziamento degli oneri gestionali. 
  16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9  euro,  tranne
che nel settore agricolo, per il quale il  compenso  minimo  e'  pari
all'importo della retribuzione oraria  delle  prestazioni  di  natura
subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro  stipulato
dalle associazioni sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative
sul piano nazionale. Sono interamente a carico  dell'utilizzatore  la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento  del
compenso, e il premio dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,
nella misura del 3,5 per cento del compenso. 
  17. L'utilizzatore di cui al comma  6,  lettera  b),  e'  tenuto  a
trasmettere  almeno  un'ora  prima  dell'inizio  della   prestazione,
attraverso la piattaforma informatica  INPS  ovvero  avvalendosi  dei
servizi  di  contact  center  messi  a  disposizione  dall'INPS,  una
dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: 
  a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; 
  b) il luogo di svolgimento della prestazione; 
  c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio  e  di
termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata
della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a
tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non
inferiore a 36 euro,  per  prestazioni  di  durata  non  superiore  a
quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto
stabilito  per  il  settore  agricolo  ai  sensi  del  comma  16.  Il
prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso
comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. 
  18. Nel caso in cui la  prestazione  lavorativa  non  abbia  luogo,
l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a comunicare,
attraverso la piattaforma informatica  INPS  ovvero  avvalendosi  dei
servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS,  la  revoca
della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni  successivi
al giorno programmato di svolgimento della prestazione.  In  mancanza
della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni
e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi
nel termine di cui al comma 19. 
  19. Con riferimento a tutte le  prestazioni  rese  nell'ambito  del
Libretto Famiglia e del  contratto  di  prestazione  occasionale  nel
corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle  somme  previamente
acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di  cui  al
comma 6, lettera a), e al comma  6,  lettera  b),  al  pagamento  del
compenso al prestatore il giorno 15 del  mese  successivo  attraverso
accredito delle  spettanze  su  conto  corrente  bancario  risultante
sull'anagrafica   del   prestatore   ovvero,   in   mancanza    della
registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario
domiciliato pagabile presso gli uffici della societa' Poste  italiane
Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono  a
carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica  di  cui
al  comma  6,  l'INPS  provvede   altresi'   all'accreditamento   dei
contributi previdenziali sulla posizione contributiva del  prestatore
e al trasferimento all'INAIL, il  30  giugno  e  il  31  dicembre  di
ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali, nonche' dei  dati  relativi  alle
prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato. 
  20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso  da
una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui  al  comma
1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari
a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel
settore agricolo, il suddetto limite di durata e'  pari  al  rapporto
tra il limite di importo  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  e  la
retribuzione oraria individuata ai sensi del comma  16.  In  caso  di
violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di
uno  dei  divieti  di  cui  al  comma  14,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  euro  500  a
euro 2.500  per  ogni  prestazione  lavorativa  giornaliera  per  cui
risulta accertata la violazione.  Non  si  applica  la  procedura  di
diffida di cui all'articolo 13  del  decreto  legislativo  23  aprile
2004, n. 124. 
  21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, previo confronto con le parti  sociali,  trasmette
alle Camere una relazione sullo sviluppo delle  attivita'  lavorative
disciplinate dal presente articolo. 
                               Art. 55 
 
                       Premi di produttivita' 
 
  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  il  comma
189 e' sostituito dal seguente: 
  «189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente  i  lavoratori
nell'organizzazione del lavoro,  con  le  modalita'  specificate  nel
decreto di cui al comma 188, e' ridotta di  venti  punti  percentuali
l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per  il  regime
relativo all'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti su  una  quota
delle erogazioni previste dal comma 182 non  superiore  a  800  euro.
Sulla medesima quota, non e' dovuta alcuna contribuzione a carico del
lavoratore. Con riferimento  alla  quota  di  erogazioni  di  cui  al
presente comma e' corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva
di computo ai fini pensionistici.». 
  2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e  le  somme
erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 187,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  sottoscritti  successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i  contratti
stipulati anteriormente a  tale  data  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni gia' vigenti alla medesima data. 
                             Art. 55-bis 
 
             Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 
 
  1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,
di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere,
pari a 58 milioni di euro  per  l'anno  2017,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
22. 
                             Art. 55-ter 
 
Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del decreto  legislativo
  10 settembre  2003,  n.  276,  in  materia  di  interventi  per  la
  formazione e l'integrazione del reddito 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli interventi  di  cui  ai
commi 1 e 2 del medesimo articolo 12 includono  le  misure  stabilite
dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a  garantire  ai
lavoratori somministrati una protezione  complessiva  in  termini  di
welfare, anche attraverso la bilateralita' del settore. 
                           Art. 55-quater 
 
Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14  settembre  2015,
  n. 148, in materia di  trattamenti  di  integrazione  salariale  in
  deroga 
 
  1.  All'articolo  44,  comma  6-bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga,  il
conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni  corrisposte
ai lavoratori devono essere effettuati, a pena  di  decadenza,  entro
sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso  alla  scadenza  del
termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di
concessione se successivo. Per i  trattamenti  conclusi  prima  della
data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi  di
cui al precedente periodo decorrono da tale data». 
                          Art. 55-quinquies 
 
Disposizioni in materia di contributi  previdenziali  dei  lavoratori
                          transfrontalieri 
 
  1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis.  La  ritenuta  di  cui  al  comma  1  e'  applicata   dagli
intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche
sulle somme corrisposte in  Italia  da  parte  della  gestione  della
previdenza  professionale  per   la   vecchiaia,   i   superstiti   e
l'invalidita' svizzera (LPP), ivi  comprese  le  prestazioni  erogate
dagli enti o istituti svizzeri di  prepensionamento,  maturate  sulla
base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera
e in qualunque forma erogate». 
  2. All'articolo  38  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
  «13.1. L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera
b) del comma  13  si  applica,  con  riferimento  al  conto  corrente
costituito all'estero per l'accredito degli stipendi  o  degli  altri
emolumenti  derivanti  dalle  attivita'  lavorative  ivi   svolte   e
limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di
primo grado del titolare  del  conto  eventualmente  cointestatari  o
beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso». 
                               Art. 56 
 
                             Patent box 
 
  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
    a) al comma 39, il primo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «I
redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo  di
software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e
modelli, nonche' da processi,  formule  e  informazioni  relativi  ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente  tutelabili,  non  concorrono  a  formare  il  reddito
complessivo, in quanto esclusi per  il  50  per  cento  del  relativo
ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  ai
redditi  derivanti  dall'utilizzo  congiunto  di  beni   immateriali,
collegati tra loro da vincoli  di  complementarita',  ai  fini  della
realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti  o  di  un
processo  o  di  un  gruppo  di  processi,  sempre  che  tra  i  beni
immateriali  utilizzati  congiuntamente  siano  compresi   unicamente
quelli indicati nel primo periodo.»; 
    b) al comma 40 la parola «terzo» e'  sostituita  dalla  seguente:
«quarto»; 
    c) il comma 42-ter e' abrogato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano: 
    a) per i soggetti con esercizio coincidente  con  l'anno  solare,
per i periodi d'imposta per i quali le opzioni, di cui  al  comma  37
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate
successivamente al 31 dicembre 2016; 
    b) per i  soggetti  con  esercizio  non  coincidente  con  l'anno
solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo  a  quello
in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le  opzioni,  di
cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016. 
  3. Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal
comma 1 continuano ad applicarsi, comunque non  oltre  il  30  giugno
2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi  due  periodi
d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014. 
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  adottate  le
disposizioni di revisione del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 30 luglio 2015 recante le disposizioni  di  attuazione  dei
commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, al  fine  di  coordinare  la  normativa  ivi  contenuta  con  le
disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 del presente  articolo  nonche'
di stabilire le modalita' per  effettuare  lo  scambio  spontaneo  di
informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa. 

Fonte: Gazzetta Ufficiale


Source: Dottrina del Lavoro

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