Con sentenza n. 15966 del 27 giugno 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che la richiesta del lavoratore di potersi avvalere, in sede di contraddittorio, durante un procedimento disciplinare, della possibilità di visionare la documentazione aziendale che si riferisce all’addebito non trova un proprio fondamento nella declaratoria dell’art. 7 della legge n. 300/1970 “ferma restando la possibilità di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all’esito del procedimento suddetto, l’ordine di esibizione della documentazione stessa“.
La richiesta di consultazione della documentazione può fondarsi “sui principi di correttezza e buona fede” e si giustifica soltanto se il mancato accesso alla documentazione limiti, in modo considerevole, l’esplicazione dell’attività difensiva.
Source: Dottrina del Lavoro