approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Gli ammortizzatori sociali sono “un cantiere sempre aperto”: dopo il decreto legislativo n. 148/2015 che aveva delineato una riforma organica e completa dei vari istituti, interventi normativi di vario genere, chiarimenti amministrativi ministeriali e dell’INPS, si sono susseguiti a cadenza incessante ed hanno definito molti aspetti che, per varie ragioni, non erano stati compiutamente disciplinati, in ragione della estrema complessità della materia e delle situazioni occupazionali da salvaguardare.
A tale regola non sfugge la legge n. 96/2017 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n.50/2017: essa dedica tre articoli all’argomento, il 53-bis, il 53-ter ed il 55-quater. Vado con ordine cercando di fare un minimo di chiarezza.
Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale
L’art. 53-bis si preoccupa della copertura economica derivante dalla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia dei giornalisti coinvolti nei piani di ristrutturazione.
I giornalisti effettivamente coinvolti nei piani possono optare per il pensionamento anticipato di vecchiaia entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 96/2017 (24 giugno), mentre coloro che saranno coinvolti successivamente avranno sempre sessanta giorni che decorreranno dalla data di effettivo coinvolgimento nella riduzione di orario (ci sarà, presumibilmente, indicato nell’accordo sindacale) o dalla data, se successiva, di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.
Le condizioni essenziali richieste sono due:
- almeno venticinque anni di contribuzione versata ed accreditata nelle casse dell’INPGI;
- una età anagrafica negli anni 2017 e 2018 pari a 58 anni per le donne ed a 60 per gli uomini.
L’INPGI prende in considerazione (comma 2) le istanze di pensionamento anticipato seguendo l’ordine cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi ed avendo quale parametro di riferimento i limiti di spesa che il comma 1 fissa a 6 milioni di euro per il 2017, a 10 milioni per il 2018, a 11 milioni per il 2019, a 12 milioni per il 2020 ed a 6 milioni per il 2021.
Alla copertura dell’onore scaturente dal pensionamento anticipato concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro previsto dall’art. 41-bis, comma 7, secondo periodo, della legge n. 14/2009.”….continua la lettura
Source: Dottrina del Lavoro