L’INPS ha emanato il messaggio n. 2884 del 11 luglio 2017, con il quale fornisce ulteriori precisazioni in merito al beneficio della riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e all’indennità di Ape sociale.
Soggetti disoccupati di cui alle lettere a) dell’articolo 1 commi 179 e 199 della legge n.232 del 2016. Valutazione dello stato di disoccupazione
Con riferimento al possesso della condizione di cui alle lettere a): “essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed aver concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione spettante”, si chiarisce che non preclude l’accesso ai benefici in parola l’eventuale sospensione della prestazione per la disoccupazione fermo restando, in ogni caso, che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso, il richiedente abbia concluso di fruire integralmente della prestazione per la disoccupazione spettante. Potrà, invece, essere valutato in via prospettica, purché si perfezioni entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni, il requisito del trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione.
Si può far riferimento, a titolo esemplificativo, ai casi in cui l’erogazione della prestazione di mobilità ordinaria viene sospesa per i giorni in cui il lavoratore svolge attività di lavoro subordinato a tempo parziale o a tempo determinato.
Resta fermo che il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione non può essere interrotto/sospeso da una eventuale rioccupazione anche solo per un giorno. Conseguentemente, l’interessato dovrà mantenere lo stato di disoccupazione, non inferiore a tre mesi, per tutto il periodo compreso tra la conclusione dell’intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante e l’accesso alla prestazione APE sociale/pensionamento anticipato.
Non potranno inoltre accedere alla prestazione di APE sociale/beneficio precoci coloro i quali, pur trovandosi in stato di disoccupazione, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, non hanno goduto della prestazione per la disoccupazione per carenza dei requisiti richiesti o per non aver presentato la domanda entro i termini previsti.
Possibilità di integrazione documentale delle domande presentate
Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale/beneficio precoci, sia di accesso alla prestazione, devono essere presentate in modalità telematica.
A tale fine è stata predisposta una procedura dedicata che guida il cittadino nella compilazione delle dichiarazioni in funzione della tipologia di lavoratore selezionata. Al termine della procedura d’invio viene rilasciata all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento.
Al riguardo si chiarisce che è consentito integrare la domanda con la documentazione richiesta obbligatoriamente dai DPCM in un momento successivo alla presentazione della stessa senza modificare il n. di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.
Detta integrazione dovrà riguardare esclusivamente i documenti allegati e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda e dovrà comunque essere effettuata dal richiedente entro e non oltre i termini tassativi fissati dai DPCM per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni relativi ai due benefici.
Sarà altresì necessario che la documentazione allegata presenti dati conformi e coerenti con quelli già inseriti nei campi di domanda al momento dell’invio.
Nel caso in cui le informazioni contenute nei documenti allegati ad integrazione della domanda siano difformi rispetto a quelli già indicati, la domanda presentata dovrà essere rigettata e sarà, quindi, necessario, sempre nel rispetto dei i termini tassativi di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni, presentare una nuova domanda alla quale sarà attribuito un nuovo numero di protocollo/data/orario di ricezione.
Si chiarisce comunque che la priorità nell’accesso al beneficio è determinata, in primo luogo,
a) per la prestazione di APE sociale, sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia secondo le disposizioni di cui all’art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) per il beneficio della riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori cd precoci, sulla base della data di raggiungimento del requisito per l’accesso al trattamento pensionistico con il requisito ridotto di cui all’articolo 2 del D.P.C.M.
Si rammenta che per l’accesso ad entrambi i benefici la valutazione della data e dell’ora di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso interviene in via meramente suppletiva ed eventuale, solamente a parità di data di maturazione dei requisiti.
Lavoratori dipendenti che risultino svolgere o aver svolto, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A annesso al decreto – operai dell’edilizia
Con riferimento alla categoria degli operai edili, in considerazione delle segnalate difficoltà di reperire il datore di lavoro per la sottoscrizione della relativa attestazione (modello AP116), il richiedente potrà farsi rilasciare idonea dichiarazione, sottoscritta dal responsabile della Cassa edile, dalla quale risultino i periodi durante i quali egli è stato iscritto alla Cassa. Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda telematica e il richiedente dovrà dichiarare nel campo note (presente nella scelta prodotto) che, stante l’impossibilità di reperire il datore di lavoro, è stata allegata la dichiarazione delle Casse edili interessate, al fine di consentire ai competenti uffici del Ministero del Lavoro, dell’INAIL e dell’INL le verifiche di competenza.
Sull’argomento leggi anche la circolare INPS n. 99 del 2017 e la circolare INPS n. 100 del 2017
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro