Con sentenza n. 16388 del 4 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che non riveste natura disciplinare il licenziamento adottato da un datore di lavoro a seguito della impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte del dipendente al quale era stato ritirato il “tesserino aeroportuale” a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
La Corte ha ritenuto legittimo il comportamento del datore di lavoro che, prima del recesso, ha sospeso la retribuzione che era strettamente collegata alla prestazione che non poteva più svolgere. Il licenziamento era, poi, avvenuto per giustificato motivo oggettivo in ragione della sopravvenuta impossibilità della prestazione, non avendo la possibilità di collocare il lavoratore in mansioni equivalenti.
Source: Dottrina del Lavoro