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Articolo: Il Lavoro Agile dopo la riforma

approfondimento di Eufranio Massi e Roberto Camera

Estratto dal n. 26/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro
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“È stata pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 135 del 13 giugno 2017, la legge 22 maggio 2017, n. 81 con la quale, per la prima volta, è stata dettata una disciplina organica, in materia di lavoro, sui prestatori autonomi e, con lo stesso provvedimento, è stato, normativamente regolato, il c.d. “lavoro agile” altrimenti detto “smart working”.

La riflessione che segue si occuperà di quest’ultimo argomento che interviene radicalmente sia sui tempi che sul modo di svolgimento della prestazione ed appare, principalmente, connesso al conseguimento di determinati obiettivi.

Le parti sociali hanno, come al solito, precorso i tempi se, come è vero, circa 300.000 lavoratori operano con tale modalità: grandi imprese (Enel, Ferrovie dello Stato, Safilo, Telecom, Vodafone, Bmw, Barilla, Pirelli, Tetrapak, Italtel, Intesa San Paolo, Unicredit, Ferrero, ecc.) hanno raggiunto accordi sindacali finalizzati all’introduzione di tale modalità e l’interesse sta aumentando anche presso le piccole e medie aziende.

Al lavoro agile viene dedicata la seconda parte del provvedimento: ed è per questo che l’esame inizia dall’art. 18.

La contrattazione collettiva ha, in un certo senso, fatto da “apripista” con diverse esperienze positive il cui scopo principale è quello di incrementare la competitività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: qui il legislatore ha inteso fissare alcuni punti fondamentali anche se, per la parte relativa agli infortuni, ha lasciato qualche ambiguità che con maggiore attenzione poteva essere superata.

Interi settori produttivi e commerciali ne sono potenzialmente interessati: reti commerciali, importanti “pezzi” del terziario e dell’industria, lavoratori con qualifiche amministrative e direttive, credito, assicurazioni e, tra i lavoratori interessati, l’esigenza di coniugare la prestazione con le esigenze della famiglia e del tempo libero può, con maggiore facilità, essere soddisfatta.”….continua la lettura


Source: Dottrina del Lavoro

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