s

MIT: erogazione delle risorse a favore delle imprese di autotrasporto – anno 2017


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017, il Decreto 20 giugno 2017 con le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’annualita’ 2017.

Fonte: MIT


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 giugno 2017 

Modalita’ di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’annualita’ 2017.

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  giugno  2009,  relativo
all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede  la  possibilita'
della concessione di  incentivi  finanziari  per  la  demolizione  di
veicoli non conformi al regolamento stesso; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato, ed, in particolare, l'art.  2,  paragrafo  1,  punto  29  e
l'art. 17 che consentono  aiuti  agli  investimenti  a  favore  delle
piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che  consentono
aiuti  agli  investimenti  per  innalzare  il  livello  della  tutela
ambientale o l'adeguamento  anticipato  a  future  norme  dell'Unione
europea; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  14  settembre  2016,  relativo  alle  prescrizioni  in
materia di limiti di emissione di inquinanti  gassosi  e  particolato
inquinante e di omologazione  per  i  motori  a  combustione  interna
destinati alle  macchine  mobili  non  stradali,  e  che  modifica  i
regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e  abroga
la direttiva 97/68 (CE); 
  Visto l'art. 34, comma 6, della legge  25  febbraio  2008,  n.  34,
recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee»  che  prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di  dichiarare  di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,  successivamente,  non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti  individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.  190  -
legge di stabilita' 2015 che autorizza, a decorrere dall'anno 2015  e
per un triennio, la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi
in favore del settore dell'autotrasporto; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
29 aprile  2015,  n.  130,  recante  la  ripartizione  delle  risorse
destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2015-2017, in
applicazione del suddetto art. 1, comma 150, della legge 23  dicembre
2014, n. 190; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  27
dicembre 2016, n. 102065  recante  «ripartizione  in  capitoli  delle
unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio  2017-2019»,  che
prevede  l'iscrizione,  per  l'anno  2017,  di  euro  37.000.000  sul
capitolo 7309 dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti  -  «Spese  da  destinare  alla
prosecuzione degli interventi  volti  all'utilizzo  di  modalita'  di
trasporto alternative  al  trasporto  stradale  e  all'ottimizzazione
della catena logistica»; 
  Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni
urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
territoriali, ulteriori interventi per  le  zone  colpite  da  eventi
sismici e misure per lo sviluppo» ed in particolare l'allegato 1  che
ha operato una decurtazione pari  ad  euro  1.049.823  delle  risorse
finanziarie originariamente stanziate  a  favore  degli  investimenti
gia' pari ad euro 37.000.000; 
  Considerato,  pertanto,  che,  in  conseguenza  della  decurtazione
operata dal citato decreto-legge n. 50 del 2017,  i  fondi  destinati
per  l'anno  2017  al  finanziamento  delle  misure  a  favore  degli
investimenti sono complessivamente pari ad euro 35.950.177; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2015, n. 219,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
gennaio 2016, n. 7, recante  sistema  di  riqualificazione  elettrica
destinato ad equipaggiare autovetture M e N1, recante  la  disciplina
delle procedure per l'approvazione dell'installazione di  sistemi  di
riqualificazione elettrica su veicoli gia' immatricolati  con  motore
termico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  25  gennaio
2016 recante «Nuova disciplina per la concessione ed  erogazione  del
contributo in relazione a finanziamenti  bancari  per  l'acquisto  di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie
imprese», ed, in particolare, l'art. 5, commi 3 e  8,  relativi  agli
investimenti ammissibili e l'art. 7, comma 1, concernenti  il  cumulo
delle agevolazioni; 
  Ritenuto necessario prevedere, anche per l'anno 2017, incentivi per
la prosecuzione del processo di rinnovo  del  parco  veicolare  delle
imprese di autotrasporto ed in particolare per l'acquisto di  veicoli
industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale  e  biometano
ed elettrica onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti
nei territori piu' sensibili, nonche' per le piu' lunghe percorrenze,
al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente; 
  Ritenuto di dover  ricomprendere  anche  i  dispositivi  idonei  ad
operare la riconversione in veicoli elettrici di autoveicoli  per  il
trasporto merci a trazione tradizionale; 
  Ritenuto  opportuno,  altresi',   incentivare   l'acquisizione   di
rimorchi  e  semirimorchi  per  trasporto   intermodale,   attraverso
l'ottimizzazione dell'utilizzo di modalita' alternative al  trasporto
stradale, nonche' l'acquisizione di  beni  strumentali  destinati  al
trasporto intermodale, ovvero casse  mobili  e  rimorchi  portacasse,
anche al fine di ottimizzare la catena logistica; 
  Considerato che  l'incentivazione  per  l'acquisto  di  rimorchi  e
semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora
obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di  sicurezza  e  di
efficienza energetica, nonche' di casse  mobili  in  connessione  con
l'acquisto di rimorchi portacasse, puo' essere  diretta  a  tutte  le
imprese nel limite  del  40  per  cento  dei  costi  di  investimento
necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per  andare
oltre le norme dell'Unione europea; 
  Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi  ammissibili
per  la  quantificazione  dei  relativi  contributi,  ai  sensi   del
Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della  Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento,  in  via  generale,  al
sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista tecnologico ed ambientale; 
  Considerata la  necessita'  che  la  previsione  della  radiazione,
tramite rottamazione dei veicoli piu' obsoleti, si  coniughi  con  il
rinnovo  del  parco  veicolare,  ottimizzando   cosi'   gli   effetti
favorevoli  sull'ambiente  e  sulla  sicurezza   della   circolazione
stradale; 
  Ritenuto che l'insieme degli interventi di cui sopra, unito ad  una
maggiorazione degli incentivi a favore  delle  reti  di  imprese  che
effettuano gli investimenti  previsti,  consente  di  dare  un  primo
impulso al rinnovamento ed alla  ristrutturazione  del  settore,  con
particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo  dei
servizi  logistici  ed  al  riequilibrio  modale,  anche  andando  ad
incidere sulla attuale polverizzazione che connota il settore stesso; 
  Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno  2017,  nel
limite di spesa pari a euro 35.950.177 e la loro ripartizione fra  le
varie tipologie d'investimento. 
  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  ad  incentivi  a
beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di  terzi
attive sul territorio italiano,  regolarmente  iscritte  al  Registro
elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose  per
conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del  parco
veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali  per  il  trasporto
intermodale, nonche' per favorire iniziative di collaborazione  e  di
aggregazione fra le imprese del settore,  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' di cui al presente decreto. 
  3. Le misure  di  incentivazione  sono  erogate  nel  rispetto  dei
principi generali e delle  disposizioni  settoriali  del  Regolamento
generale di esenzione (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato, nonche',  ove  del  caso,  nel  rispetto  delle  condizioni
previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n.  595/2009
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  18  giugno  2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. 
  4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono  destinati  gli
importi di seguito specificati, corrispondenti  ad  una  quota  parte
delle risorse globalmente  disponibili,  pari  a  euro  35.950.177  a
seguito della decurtazione di cui decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
50: 
  a) 10,5 milioni di euro per acquisizione, anche mediante  locazione
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al  trasporto
di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore  a  3,5
tonnellate  a  trazione  alternativa  a  metano  CNG,  gas   naturale
liquefatto LNG e elettrica (Full Electric) nonche' per l'acquisizione
di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli  per
il trasporto merci a motorizzazione termica  in  veicoli  a  trazione
elettrica, ai sensi dell'art. 36 del  regolamento  (CE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014; 
  b) 10 milioni di euro per radiazione per  rottamazione  di  veicoli
pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore  a  11,5
tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica
conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a  pieno  carico
pari o superiore a 11,5  tonnellate,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 10, commi 2 e 3,  del  regolamento  (CE)  n.  595/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009; 
  c) 14,4 milioni di euro per acquisizione anche  mediante  locazione
finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di  fabbrica,  per  il
trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC  596-5
e  per  il  trasporto  combinato  marittimo  dotati  di  ganci   nave
rispondenti alla normativa  IMO,  dotati  di  dispositivi  innovativi
volti a conseguire maggiori standard di  sicurezza  e  di  efficienza
energetica nonche' per l'acquisizione di rimorchi  e  semirimorchi  o
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori  a  7  tonnellate
allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati
di risparmio energetico e rispetto ambientale,  ai  sensi  di  quanto
previsto dagli articoli 17 e 36  del  regolamento  (CE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014; 
  d) 1.050.177 euro  per  l'acquisizione,  anche  mediante  locazione
finanziaria, di casse mobili e rimorchi o  semirimorchi  porta  casse
cosi'  da  facilitare  l'utilizzazione  di  differenti  modalita'  di
trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico, ai
sensi di  quanto  previsto  dall'art.  36  del  regolamento  (CE)  n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 
  5. I  contributi,  di  cui  al  comma  4,  sono  erogabili  fino  a
concorrenza delle risorse  disponibili  per  ogni  raggruppamento  di
tipologie  di  investimenti.  La  ripartizione   degli   stanziamenti
nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere  rimodulata
con decreto del direttore della Direzione generale per  il  trasporto
stradale e per l'intermodalita' qualora, per  effetto  delle  istanze
presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le
stesse non risultino sufficienti. 
  6. Ove, a causa  dell'esaurimento  delle  risorse  disponibili  per
ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5,
il  numero  delle  imprese  ammesse   al   beneficio   non   consenta
l'erogazione degli importi a  ciascuna  spettanti,  con  decreto  del
direttore della Direzione generale per il trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita'  si  procede  alla   riduzione   proporzionale   dei
contributi fra  le  stesse  imprese  collocate  negli  elenchi  degli
ammessi a beneficio nelle aree rispetto alle quali le risorse si sono
rivelate insufficienti. 
  7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per
gli investimenti di cui al comma  4  per  singola  impresa  non  puo'
superare euro 700.000,00. Qualora l'importo superi tale limite  viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia  non
e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse
finanziarie  rispetto   alle   richieste   pervenute   e   dichiarate
ammissibili.  
  8. Al fine di evitare il superamento delle  intensita'  massime  di
aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17  giugno  2014,  e'  esclusa  la  cumulabilita',  per  le  medesime
tipologie di investimenti e per i  medesimi  costi  ammissibili,  dei
contributi previsti  dal  presente  decreto  con  altre  agevolazioni
pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
  9. I beni di cui al comma 4 non possono essere  alienati  e  devono
rimanere nella disponibilita' del beneficiario del contributo fino  a
tutto il 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo erogato. Non
si  procede  comunque  all'erogazione  del  contributo  nel  caso  di
trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto  degli  incentivi
nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della  domanda
e la data di pagamento del beneficio. 
                               Art. 2 
 
              Importi dei contributi, costi ammissibili 
                        e intensita' di aiuto 
 
  1. Gli investimenti di cui al presente  decreto  sono  finanziabili
esclusivamente se  avviati  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto ed ultimati entro il 15 aprile 2018. 
  2. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le  acquisizioni,
anche mediante locazione finanziaria: 
  a) di automezzi industriali pesanti nuovi di  fabbrica  a  trazione
alternativa a metano CNG e elettrica di  massa  complessiva  a  pieno
carico pari o superiore a 3,5  tonnellate  e  fino  a  7  tonnellate,
nonche' veicoli a motorizzazione  ibrida  (diesel  +  elettrico).  Il
contributo e' determinato in euro 4.000 per  ogni  veicolo  CNG  e  a
motorizzazione ibrida e in euro 10.000 per  ogni  veicolo  elettrico,
considerando la  notevole  differenza  di  costo  con  i  veicoli  ad
alimentazione diesel; 
  b) di automezzi industriali pesanti nuovi di  fabbrica  a  trazione
alternativa a metano CNG e  gas  naturale  liquefatto  LNG  di  massa
complessiva a pieno carico  pari  o  superiore  a  7  tonnellate.  Il
contributo e' determinato in euro 8.000 per ogni veicolo  a  trazione
alternativa a metano CNG, ed  in  euro  20.000  per  ogni  veicolo  a
trazione  alternativa  a  gas  naturale  liquefatto  LNG   ovvero   a
motorizzazione ibrida (diesel + elettrico), considerando la  notevole
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel; 
  c)  per  l'acquisizione  di  dispositivi  idonei  ad   operare   la
riconversione  di  autoveicoli  di  massa  complessiva  pari  a   3,5
tonnellate  per  il  trasporto  merci  come  veicoli   elettrici   il
contributo e' determinato in misura pari al 40 per  cento  dei  costi
ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento  con  un
tetto massimo pari a 1.000 euro. 
  3. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera b), del presente decreto, e' finanziabile la  radiazione  per
rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari  o
superiore a 11,5  tonnellate,  con  contestuale  acquisizione,  anche
mediante locazione  finanziaria,  di  automezzi  industriali  pesanti
nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva  a
pieno carico pari  o  superiore  a  11,5  tonnellate,  conformi  alla
normativa anti inquinamento euro VI.  Il  contributo  e'  determinato
avuto riguardo al sovra costo necessario per la  acquisizione  di  un
veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro  VI  in  sostituzione
del veicolo radiato: euro 5.000 per ogni veicolo  euro  VI  di  massa
complessiva a pieno carico da 11,5 tonnellate a 16  tonnellate,  euro
10.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a  pieno  carico
pari o superiore a 16 tonnellate. 
  4. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili: 
  a)  le  acquisizioni  anche  mediante  locazione  finanziaria,   di
rimorchi  e  semirimorchi,  nuovi  di  fabbrica,  per  il   trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e  per  il
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave  rispondenti  alla
normativa IMO, dotati di almeno  un  dispositivo  innovativo  di  cui
all'allegato 1 al presente decreto; 
  b)  rimorchi,  semirimorchi  o  equipaggiamenti   per   autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il  trasporto  da
effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  nazionali  e
internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  mono  o   multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate
da motore conforme alla fase  V  (STAGE  V)  del  regolamento  UE  n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non  collegate  al  motore
del veicolo trainante oppure da  unita'  elettriche  funzionanti  con
alternatore collegato al  motore  del  veicolo  trainante.  Tutte  le
unita'  precedentemente  indicate  dovranno  essere  dotate  di   gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500; 
  c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici
superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi
conformemente agli accordi sui trasporti nazionali  e  internazionali
delle derrate deteriorabili (ATP) mono  o  multi  temperatura,  delle
unita' frigorifere/calorifere installate, ove  non  rispondenti  agli
standard ambientali  di  cui  alla  lettera  precedente,  con  unita'
frigorifere/calorifere alimentate da  motore  conforme  alla  fase  V
(STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628  o  da  unita'  criogeniche
autonome non collegate al motore  del  veicolo  trainante  oppure  da
unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del
veicolo  trainante.   Tali   unita'   dovranno   essere   funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500. 
  5. Nei casi di cui al comma 4, le lettere a), b) e c) il contributo
viene determinato come di seguito indicato: 
  a) per le acquisizioni effettuate da piccole e  medie  imprese  nel
limite del 10 per cento del costo di acquisizione in  caso  di  medie
imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese,  con
un tetto massimo di euro 5.000 semirimorchio o autoveicolo  specifico
superiore a 7 tonnellate  allestito  per  trasporti  in  regime  ATP,
ovvero per ogni unita' refrigerante/calorifera a  superiore  standard
ambientale,  secondo  quando  indicato  al  comma  4,   lettera   c),
installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili  qualora
sostenute nell'ambito di un programma  di  investimenti  destinato  a
creare un nuovo stabilimento, ampliare  uno  stabilimento  esistente,
diversificare la produzione di  uno  stabilimento  mediante  prodotti
nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente  il  processo  produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente; 
  b) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano  tra
le piccole e medie  imprese  in  euro  1.500,  tenuto  conto  che  e'
possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i
veicoli intermodali dotati di  almeno  un  dispositivo  innovativo  e
veicoli  equivalenti  stradali  e  dei  maggiori  costi  dei  veicoli
equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a  criteri
avanzati di risparmio energetico e rispetto  ambientale,  ovvero  dei
maggiori  costi  delle  unita'  refrigeranti/calorifere  a  superiore
standard ambientale, secondo quando indicato al comma 4, lettera  c),
installate su tali veicoli. 
  6. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera d), del presente decreto, sono finanziabili le  acquisizioni,
effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse
mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene
determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto  all'acquisto
di veicoli equivalenti stradali, in  euro  8.500  per  l'acquisto  di
ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio. 
  7. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati  del  10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte  di  piccole  e
medie imprese, ove gli interessati ne  facciano  espressa  richiesta,
nei seguenti casi: 
  a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 6.  A  tal  fine  gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda
di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi
e per gli effetti del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle  unita'  di  lavoro
dipendenti (ULA) e il volume  del  fatturato  conseguito  nell'ultimo
esercizio fiscale; 
  b) per le acquisizioni di cui al presente articolo,  se  effettuate
da  imprese  aderenti  ad  una  rete  di  imprese.  A  tal  file  gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui  al  punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di  cui  all'art.
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 
  8. Le maggiorazioni  di  cui  al  comma  7  sono  cumulabili  e  si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo. 
                               Art. 3 
 
         Modalita' di dimostrazione dei requisiti richiesti 
 
  1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui  all'art.  2  gli
aspiranti  ai  benefici  hanno  l'onere  di  fornire,   a   pena   di
inammissibilita',  la  prova  documentale  che   i   beni   acquisiti
possiedono  le  caratteristiche  tecniche  richieste   dal   presente
decreto. 
  2. Con decreto  del  direttore  della  Direzione  generale  per  il
trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita',  da  adottarsi   entro
quindici giorni decorrenti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono definite le  modalita'  di  dimostrazione  dei
suddetti  requisiti.  Con  il  medesimo  decreto  sono  definite   le
modalita' di presentazione delle  domande,  secondo  quanto  previsto
all'art. 4. 
                               Art. 4 
 
                  Destinatari della misura di aiuto 
 
  1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto  di  terzi,  nonche'  le   strutture   societarie,   risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e
II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico  nazionale
istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero le  imprese  che  esercitano
con veicoli di massa  complessiva  fino  a  1,5  tonnellate  iscritte
all'Albo  nazionale  delle  imprese  che  esercitano  l'attivita'  di
autotrasporto. 
  2. Le modalita' di presentazione  delle  domande  e  i  conseguenti
adempimenti  gestionali  relativi  all'istruttoria  delle   richieste
pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 2. 
                               Art. 5 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 giugno 2017 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017 
Ufficio  controllo  atti  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 2827 
                                                           Allegato 1 
 
          Dispositivi innovativi (art. 2, comma 4 lett. a) 
 
1. Spoiler laterali (ammesse  dal  Reg.  UE  N.  1230/2012,  masse  e
    dimensioni). 
 
2. Appendici aerodinamiche posteriori. 
 
3. Dispositivi elettronici gestititi da  centraline  EBS  (Electronic
    Braking System) per la distribuzione del carico sugli  assali  in
    caso di carchi parziali o non uniformemente distribuiti. 
 
4. Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), oppure Tyre  Pressure  and
    Temperature Monitoring System (TPTMS), oppure Tyre  Pressure  and
    Automatic Inflating Monitoring System. 
 
5. Sistema  elettronico  di  ottimizzazione  del  consumo   di   aria
    dell'impianto  pneumatico  abbinato  al  sistema  di  ausilio  in
    sterzata determinando un minor lavoro del compressore del veicolo
    trainante con riduzione dei consumi di carburante. 
 
6. Telematica i ndipendente  collegata  all'EBS  (Electronic  Braking
    System) in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi
    e semirimorchi (tkm). 
 
7. Dispositivi elettronici gestititi da  centraline  EBS  (Electronic
    Braking System) per ausilio in sterzata. 
 
8. Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno. 
 
9. Sistema elettronico di controllo dell'altezza del  tetto  veicolo,
    oppure Sistema elettronico automatico gestito da  centraline  EBS
    (Electronic Braking System ) che ad una  data  velocita'  abbassa
    l'assetto di marcia del rimorchio e migliora il  coefficiente  di
    penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare. 
 
10. Dispositivo elettronico gestito  da  centraline  EBS  (Electronic
    Braking System) per il  monitoraggio  dell'inclinazione  laterale
    del rimorchio o semirimorchio  ribaltabile  durante  le  fasi  di
    scarico  e  del  relativo  superamento  dei  valori   limite   di
    sicurezza. 
 
 


Source: Dottrina del Lavoro

You may also like...