
L’INPS ha emanato il messaggio n. 3267 del 9 agosto 2017, con il quale informa che per le nuove decorrenze di assegno straordinario dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito sopra richiamati, comprese nel periodo 2017-2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019), il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di solidarietà è pari a 7 anni.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro