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Agenzia Entrate: la definizione agevolata delle controversie tributarie


L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 22 del 28 luglio 2017, con la quale fornisce chiarimenti sull’applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado di giudizio, prevista dall’articolo 11  del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui è parte la stessa Agenzia delle entrate, e qualora il ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia entro il 24 aprile 2017.

Si tratta di un istituto che risponde alla duplice esigenza di:

  • completare l’effetto definitorio relativamente alle controversie interessate dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, prevista dall’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Qualora, infatti, gli importi oggetto di contenzioso non siano stati integralmente affidati all’agente della riscossione per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio – restando in tal modo esclusi dalla definizione di cui al predetto articolo 6 – la disciplina in esame consente al contribuente di definire integralmente i rapporti tributari in contestazione;
  • ridurre – come più volte auspicato dalla Corte di cassazione – l’ingente quantità di ricorsi  pendenti in materia tributaria, che attengono prevalentemente a giudizi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

Fonte: Agenzia delle Entrate


Source: Dottrina del Lavoro

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