s

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Bonus SUD e "de minimis" – aggiornate le FAQ


La Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha provveduto ad aggiornare le FAQ in merito al c.d. Bonus SUD per l’assunzione di disoccupati, con particolare riferimento al rispetto della regola sugli aiuti de minimis, ovvero alla dimostrazione che l’assunzione realizza l’incremento netto occupazionale rispetto alla media dei dipendenti dei 12 mesi precedenti l’assunzione stessa.

Le F.A.Q.

1. Nella domanda preliminare di ammissione all’incentivo la quota di contribuzione a carico datore di lavoro da indicare è già diminuita delle aliquote di contribuzione non oggetto di esonero?

Sì, va indicata l’aliquota a carico datore di lavoro escludendo sia le contribuzioni che non hanno natura previdenziale, sia quelle aliquote che apportano elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali.

2. L’importo dell’incentivo indicato nell’istanza di accoglimento INPS, non coincide con quanto calcolato dal consulente, come mai?

All’atto dell’elaborazione dell’istanza, l’INPS incrementa del 5% l’importo dell’incentivo, ottenuto applicando alla retribuzione l’aliquota contributiva a carico datore di lavoro, al fine di tenere conto di eventuali aumenti retributivi nel corso dell’anno d’incentivo.

3. Se ci fossero degli errori di compilazione, possono essere rettificati anche con un contatto dal cassetto bidirezionale?

No, l’istanza va annullata e rifatta, non si può modificare il contenuto.

4.   Il datore di lavoro deve comprovare l’avvenuta assunzione confermando la prenotazione entro dieci giorni di calendario o dieci giorni lavorativi?

Entro 10 giorni di calendario dalla data di accoglimento dell’istanza di prenotazione.

5.   Se nel corso dell’anno di godimento dell’incentivo si ha una riduzione della percentuale oraria di lavoro del lavoratore agevolato, può essere utilizzato l’importo massimo autorizzato?

No sarà onere del datore di lavoro rideterminare l’importo ridotto dell’incentivo spettante.

6.  Come bisogna procedere nella compilazione della dichiarazione sugli aiuti de minimis?

1° step: determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del singolo lavoratore agevolato. È necessario individuare i due esercizi finanziari precedenti a quello di assunzione, indipendentemente dal periodo dell’anno nel quale la stessa è avvenuta (es. se l’assunzione avviene in data 15/02/2017, si dovranno dichiarare tutti gli aiuti “de minimis” fruiti negli esercizi finanziari 2017, 2016 e 2015);

2° step: calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, anche quelli concessi da altre Autorità nazionali, regionali o locali ottenuti nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione da attribuire “incentivo Sud”;

3° step: verificare che l’incentivo Bonus Sud non faccia superare i limiti “de minimis” previsti dai regolamenti comunitari.

4° step: dettagliare per ogni aiuto, come evidenziato nella dichiarazione, ente erogatore, codice fiscale erogatore, normativa di riferimento, importo agevolazione, data di erogazione.

7.  Cosa s’intende per “data di erogazione”?

La data di erogazione fa riferimento alla data di concessione dell’aiuto. l’INPS, nel messaggio n. 20123 del 6/12/2012, riprendendo l’art. 3 comma 4 del Regolamento comunitario n. 1407/2013 chiarisce che gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui, a norma del regime giuridico applicabile, all’impresa è accordato il diritto a ricevere gli aiuti, non rilevando né il momento della presentazione della domanda da parte del beneficiario, né quello dell’effettiva corresponsione dell’aiuto. Ad esempio, nel caso dello sgravio per apprendistato di cui all’art. 22 L. 183/2011 il diritto a ricevere l’aiuto sorge al momento dell’assunzione, evento che realizza la condizione per fruire dello sgravio, altro esempio, nel caso dell’incentivo giovani genitori di cui al Dpcm 19 novembre 2010, il diritto sorge alla data dell’autorizzazione. Nel caso del super Bonus di cui al D.D. N. 16 del 3 febbraio 2016 il diritto sorge alla data dell’accoglimento dell’istanza.

8. Come si compila nel dettaglio la dichiarazione se ad esempio si ipotizza che il datore di lavoro ha aiuti de minimis per sgravio apprendistato e super bonus ?

Denominazione ente erogatore Codice fiscale ente erogatore Normativa di riferimento Data erogazione
Stato/INPS 80078750587 L.183/2011 exart.22 (data assunzione apprendista)
Stato/INPS 80078750587 Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialin. 16 del 3 febbraio 2016, (data accoglimento istanza)

9. Il credito d’imposta D. Sviluppo N. 70/2011 è aiuto de minimis?

No, non lo é.

10. L’agevolazione di cui all’art. 4 commi da 8 a 11 L. 92/2012 è aiuto de minimis?

No, non lo é.

11. Nel caso dell’indicazioni delle deduzioni Irap (risparmio d’imposta) quale ente erogatore bisogna indicare Regione o erario?

L’ente erogatore è la regione a cui va l’imposta.

12. Ogni volta che il datore di lavoro assume un lavoratore con incentivo sud deve effettuare nella dichiarazione nuovamente il calcolo dei limiti «de minimis» e indicare quanto già autorizzato?

Ogni volta che il datore di lavoro assume un lavoratore con l’agevolazione dell’incentivo Sud deve effettuare nuovamente il calcolo dei limiti «de minimis» ricomprendendo nell’importo complessivo degli aiuti a titolo de minimis anche gli incentivi de minimis precedenti accolti.

13. Qual è la retribuzione da inserire nell’istanza?

Quella contrattualmente prevista comprensiva dei ratei della tredicesima e quattordicesima

14. Come si deve operare il conguaglio mensile del bonus?

Caricare nel programma paghe la provvidenza assegnata pari ad 1/12 dell’importo. Ogni mese il programma deve calcolare l’effettivo sui contributi a carico dell’azienda, imputando eventualmente la cifra minore. Se superiore compensare solo il massimo assegnato e l’eventuale eccedenza potrà essere recuperata nei mesi successivi essendo previsto il codice per il recupero dell’arretrato.

15. In ipotesi trasformazione a tempo indeterminato di soggetti ultra ventiquattrenni, si può derogare oltre al requisito della disoccupazione, anche a quello relativo “a non avere avuto nei sei mesi precedenti un rapporto di lavoro regolarmente retribuito”?

La trasformazione del contratto a termine è espressamente prevista come ipotesi agevolativa dall’articolo 4, comma 5, del decreto direttoriale 367/2016. La medesima norma, modificata dal decreto direttoriale 18719/2016, precisa però che in tale fattispecie non trova applicazione il requisito della disoccupazione previsto per i destinatari del beneficio dell’articolo 2, comma 2, del decreto 367/16. Interpellato l’INPS lo stesso sostiene che l’interpretazione letterale della disposizione imporrebbe di considerare come unica eccezione ammessa quella del requisito della disoccupazione, mantenendosi invece il secondo requisito dei sei mesi precedenti l’assunzione. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha comunque inoltrato un quesito specifico al Presidente dell’ANPAL per richiedere la conferma dell’interpretazione dell’INPS.

16. Il sistema per l’inserimento nel mercato del lavoro delineato dal decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, agli articoli 19, 20, 21 e 22, prevede oltre alla presentazione della DID, anche la firma del patto di servizio. Quest’ultimo è un adempimento necessario affinché il lavoratore possa essere assunto con il Bonus Sud?

La direzione centrale INPS sostiene la tesi che ai fini della definizione di “disoccupato”, debba essere completato il processo con la firma del patto di servizio. In realtà sappiamo che moltissimi Centri per l’Impiego non hanno adempiuto a tale passaggio. Anche in questo caso abbiamo interpellato l’ANPAL per la definitiva risposta. Qualunque sarà il responso, dovranno essere salvaguardate le istanze di bonus già autorizzate per lavoratori in possesso della sola DID.

17. In caso di trasformazione di rapporto a termine bisogna chiarire se necessita il requisito della mancanza di impiego regolarmente retribuito nei sei mesi precedenti alla trasformazione?

Sì, necessita. L’unico requisito non richiesto è lo stato di disoccupazione, altrimenti si andrebbe oltre la previsione del regolamento europeo. Quindi se si trasforma un rapporto della durata inferiore a 6 mesi, l’incentivo spetta; in caso di rapporto di durata superiore, invece, la risposta non può che essere negativa.

18. Qual è il riscontro sulla Did (dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro) rilasciata dall’Inps sul portale ANPAL al Centro per l’Impiego che ha provocato un primo rigetto delle domande, salvo poi un successivo comunicato che metteva in stand by le stesse istanze?

Il problema è informatico. Si verifica soprattutto quando la Did viene rilasciata ad un Cpi di regione diversa da quella dell’assunzione. Si sta lavorando, ma non si prevedono tempi celeri per la risoluzione del problema. Attualmente risultano pervenute all’INPS 56.000 istanze. Per 41.000 di queste l’INPS ha chiesto all’ANPAL la verifica dello stato di disoccupazione; 29.000 istanze sono risultate positive e 12.000 bloccate (4.000 per trasformazione e 8.000 per problemi tecnici sulla verifica dello status).

19. Molti Cpi non fanno ancora sottoscrivere il patto di servizio. L’INPS, in un recente confronto con il Consiglio Nazionale, ha sostenuto che lo status di disoccupato si perfeziona soltanto alla sottoscrizione del patto, a nulla rilevando la sola DiD.

Risulta sufficiente per l’attestazione dello status di disoccupato la presentazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro al Centro per l’impiego.

20. Nella circolare Inps n. 41/17 è indicato al punto 4, che: “In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.” Come intendere questa affermazione, considerato che nel decreto Assessoriale non c’è traccia di tale disposizione?

La motivazione, confermata dall’Anpal allo stesso Inps, è dovuta al fatto che l’incentivo in questione è da considerare un aiuto di Stato per il quale vengono utilizzati fondi europei. La misura, poi, è selettiva, in quanto i destinatari diretti sono soggetti predefiniti, identificati con alcuni requisiti (età, stato di disoccupazione, ecc.). Per tali circostanze il bonus è da considerare una specie di “dote” in capo al lavoratore che, una volta erogata anche in modo parziale, non può essere più riconosciuta, neanche in via residuale. A questo proposito il Consiglio Nazionale ha sollecitato all’Inps l’implementazione di un automatismo nella procedura di richiesta affinché sia allertato il richiedente nel caso che per lo stesso lavoratore sia già presente un’istanza da altro datore di lavoro. È consigliabile, pertanto, lì dove possibile, non procedere all’assunzione del soggetto prima di avere una conferma ufficiale da parte dell’Istituto sulla legittimità della richiesta stessa.

21. Alla luce dei chiarimenti intervenuti a seguito di trasformazione di contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti ultra ventiquattrenni, si chiede se è corretto usufruire del Bonus a seguito di istanza di accoglimento delle somme richieste per la seguente fattispecie:
1. Lavoratrice con età superiore ai ventiquattro anni assunta con contratto a tempo determinato dal 6/05/2014;
2. Trasformazione a tempo indeterminato in data 01/05/2017 (periodo di lavoro pari a 2 anni e 360 giorni circa);
3. Richiesta di prenotazione somme Bonus (prima della trasformazione), regolarmente accolta;
4. Istanza confermata con autorizzazione ad operare lo sgravio.

Si conferma che per le trasformazioni a tempo indeterminato il bonus sud può essere legittimamente fruito se il soggetto, avente un’età uguale o superiore a 25 anni, alla data della medesima trasformazione sia “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Nel caso illustrato il bonus è stato riconosciuto dalle procedure telematiche in quanto il suddetto requisito non viene accertato in tempo reale ma viene autodichiarato dal datore di lavoro, sotto la sua responsabilità. Si precisa, infatti, che il datore di lavoro, all’atto di invio della richiesta telematica di riconoscimento dell’agevolazione, dichiara che la stessa riguarda:

• un lavoratore disoccupato;
• che non abbia avuto nei sei mesi precedenti un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro (ad esclusione delle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato)
• che, se di almeno 25 anni di età, sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013.
Pertanto, se il datore di lavoro è già a conoscenza del fatto che il lavoratore non è in possesso di tutti i requisiti richiesti, deve astenersi dalla fruizione dell’agevolazione, che, altrimenti verrà recuperata ex post mediante i futuri controlli.

22. Se un’azienda avesse da conguagliare il Bonus Sud ancora per i mesi da gennaio a giugno, potrebbe approfittare dei codici in uscita per gli arretrati da inserire negli Uniemens di luglio e agosto?

Si conferma che, a partire dall’adeguamento delle procedure informatiche, il recupero degli arretrati relativi al bonus sud può riguardare i mesi da gennaio a giugno 2017.

23. L’INPS aveva risposto alla sollecitazione del consiglio nazionale circa la prossima abilitazione a conguagliare il bonus sud da gennaio a giugno. Da quando sarà operativa la procedura? Le procedure informatiche sono state aggiornate. A partire da oggi è possibile inviare le denunce valorizzando il periodo arretrato del bonus sud fino a giugno 2017. Il relativo messaggio è in corso di predisposizione.

Fonte: sito Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro


Source: Dottrina del Lavoro

You may also like...