Il 24 settembre 2017 cessera l’operatività dell’art. 44, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015. Ciò significa che sarà pienamente operativo l’art. 22, comma 4, il quale dispone che per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, potranno essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco temporale previsto dal programma autorizzato.
Da quanto appena detto discende che:
– le richieste inviate, telematicamente al sistema CIGSONLINE dalle imprese relative a programmi di integrazione salariale straordinaria, accompagnati o meno da accordi sindacali, non potranno non tenere conto di tali limiti quantitativi;
– gli organi di vigilanza degli Ispettorati territoriali del Lavoro, nel rispetto delle previsioni contenute nella circolare della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all’Occupazione n. 27/2016, dovranno verificare, per i programmi presentati a partire dal 24 settembre 2017, il rispetto anche del limite massimo di ore integrabili.
Source: Dottrina del Lavoro