Con sentenza n. 21062 dell’11 settembre 2017, la Corte di Cassazione, riformando una decisione della Corte di Appello e riferendosi ad un procedimento anteriore alla riforma dell’art. 18 intervenuta il 18 luglio 2012 con la legge n. 92/2012, ha affermato che in tema di giusta causa di licenziamento, ai fini della valutazione della gravità della condotta contestata, occorre tenere conto della previsione del CCNL.
Nel caso di specie il lavoratore era stato licenziato da un’azienda metalmeccanica in quanto aveva motivato che il proprio giorno di assenza scaturiva dalla necessità di assistere la figlia malata, mentre, invece, si era recato presso lo stabilimento per partecipare ad un referendum sindacale: l’impresa aveva ritenuto che fosse venuto meno il vincolo fiduciario ed aveva proceduto al licenziamento, mentre il CCNL, richiamato dalla Corte, prevedeva un giorno di sospensione.
Source: Dottrina del Lavoro