Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2017, il Decreto 24 luglio 2017, con la determinazione del contingente triennale 2017/2019 per l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi.
I limiti di accesso sono i seguenti:
– 7.500 unità per la frequenza di corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati dalle Regioni;
– 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 luglio 2017
Determinazione del contingente triennale 2017/2019 per l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni; Visto in particolare, l'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani; Visto l'art. 39-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che, alla lettera b), consente l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio dei cittadini stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione; Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri possono fare ingresso in Italia, per finalita' formativa, per lo svolgimento di tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale; Visto l'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale, organizzati da enti di formazione accreditati ovvero che intendono svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 possono essere autorizzati all'ingresso nel territorio nazionale nei limiti di un contingente annuale; Visto l'art. 9, comma 8, della legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, che ha modificato la determinazione del contingente da annuale a triennale, da emanarsi, entro il 30 giugno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 25 giugno 2014, che ha determinato il contingente triennale 2014/2016 fissando nel numero di 7.500 gli ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni e, nel numero di 7.500 gli ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni; Viste le Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero adottate con Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014; Considerato che dal numero dei visti di ingresso per studio, tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'utilizzo del contingente, nel triennio 2014/2016, risulta ridotto rispetto alla disponibilita', con un impiego complessivo di 4.524 quote su un totale di 15.000 quote; Considerata l'opportunita' di mantenere invariato, nonostante il sottoutilizzo, il contingente per il prossimo triennio 2017/2019, essendo, tra l'altro, in corso di definizione Accordi con paesi terzi per l'ingresso di cittadini per lo svolgimento di tirocini; Considerato altresi' che si tratta di una programmazione su base triennale, che avviene in un contesto di blocco di quote di ingresso, e che le tipologie di ingresso considerate, al termine del periodo di formazione o tirocinio, sono convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, consentendo l'ingresso di manodopera qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del lavoro italiano; Acquisito dagli enti competenti la conferma, anche per il triennio 2017/2019, del contingente previsto nel precedente triennio; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, reso nella seduta del 25 maggio 2017; Decreta: Art. 1 1. Per il triennio 2017/2019 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio e' determinato in: a) 7.500 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008; b) 7.500 unita' per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014. 2. Il presente decreto verra' trasmesso ai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente. Roma, 24 luglio 2017 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Alfano Il Ministro dell'interno Minniti Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1875
Source: Dottrina del Lavoro