Con sentenza n. 21053/2017, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi di quanto previsto anche dai commi 1175 e 1176 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, il mancato rispetto di disposizioni anche di natura formale e non sostanziale finalizzate alla tutela della sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro, comporta la perdita di agevolazioni contributive in quanto la norma non lascia spazio ad una valutazione circa il grado della violazione.
Source: Dottrina del Lavoro