approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Con il prossimo 24 settembre viene meno la vigenza dell’art. 44, comma 3, del D.L.vo n. 148/2015 che aveva spostato, in avanti di due anni, la disposizione, contenuta nell’art. 22, comma 4, che pone un tetto alle ore di sospensione dal lavoro per CIGS riferita alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale con continuazione dell’attività. La disposizione chiarisce che le concessioni possono essere autorizzate nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco temporale al quale si riferisce il programma autorizzato.
Come accade con frequenza, con cadenze temporali ben antecedenti l’evento, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, è intervenuta a fornire agli operatori le proprie indicazioni: ciò è avvenuto con la circolare n. 16 del 28 agosto 2017, emanata con il parere positivo dell’Ufficio Legislativo del Ministero.
Le indicazioni ministeriali, sulle quali mi soffermerò, trovano applicazione ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria ove la conclusione della consultazione sindacale e la presentazione telematica dell’istanza con le conseguenti sospensioni (che debbono iniziare entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, come chiarito dopo le modifiche intervenute con l’art. 2 del D.L.vo n. 185/2016) siano avvenute a partire dal 24 settembre 2017.”….continua la lettura
Source: Dottrina del Lavoro