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Governo: modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici

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Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2017, il D.P.C.M. 28 luglio 2017, con le modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Le agevolazioni si applicano:

a) alle cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;

b) alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;

c) agli enti senza fini di lucro ovvero alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;

d) alle imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2017 

Modalita' per la concessione  dei  contributi  diretti  alle  imprese
editrici di quotidiani e periodici.  
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 26 ottobre 2016, n.  198  recante  «Istituzione  del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione  e  deleghe
al  Governo  per  la  ridefinizione  della  disciplina  del  sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica  e
televisiva locale, della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei
giornalisti e della composizione e  delle  competenze  del  Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione  del  servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo   e
multimediale»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  maggio  2017,  n.  70  recante
«Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti  alle  imprese
editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'art. 2,  commi
1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198»  e,  in  particolare,  il
Capo  III  del  medesimo   decreto   riguardante   «Procedimento   di
liquidazione   dei   contributi   diretti    per    le    cooperative
giornalistiche, gli enti senza fini di lucro  e  le  imprese  il  cui
capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria  da  enti
senza fini di lucro»; 
  Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto legislativo  n.
70 del 2017 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri  sono  stabilite   le   modalita'   della   domanda   e   la
documentazione istruttoria da produrre a  corredo  della  stessa  per
l'ammissione ai contributi; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
dicembre 2016, con il quale l'on. dott. Luca Lotti e' stato  nominato
Ministro senza portafoglio con delega in materia di sport; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
26 gennaio 2017, con il quale sono attribuite al Ministro  on.  dott.
Luca  Lotti  le  ulteriori  deleghe  in  materia  di  informazione  e
comunicazione  del  Governo  ed  editoria,  nonche'  in  materia   di
anniversari di interesse nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: 
    a) alle  cooperative  giornalistiche  che  editano  quotidiani  e
periodici; 
    b) alle  imprese  editrici  di  quotidiani  e  periodici  il  cui
capitale  e'  detenuto  in  misura  maggioritaria   da   cooperative,
fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di
cinque anni dall'entrata in vigore della legge 26  ottobre  2016,  n.
198; 
    c) agli enti senza fini di lucro ovvero alle imprese editrici  di
quotidiani e periodici il cui capitale  e'  interamente  detenuto  da
tali enti; 
    d) alle imprese  editrici  che  editano  quotidiani  e  periodici
espressione di minoranze linguistiche. 
                               Art. 2 
 
 
           Procedimento per la concessione del contributo 
 
  1. Le domande per l'ammissione ai contributi all'editoria a  favore
dei soggetti  di  cui  all'art.  1,  corredate  della  documentazione
indicata al  comma  2,  sono  inoltrate  mediante  posta  elettronica
certificata al Dipartimento per  l'informazione  e  l'editoria  della
Presidenza del Consiglio dei ministri dall'1 al 31 gennaio  dell'anno
successivo  a  quello  di  riferimento  del  contributo.  Le  domande
presentate al di fuori del periodo indicato sono inammissibili. 
  2. Ai fini dell'erogazione della rata di anticipo di  cui  all'art.
11, comma 2, del decreto legislativo del 2017, n. 70, la  domanda  e'
corredata dei seguenti documenti istruttori in formato elettronico: 
    a) atto costitutivo; 
    b)  statuto  vigente  recante   la   clausola   di   divieto   di
distribuzione  degli  utili   nell'esercizio   di   riscossione   dei
contributi e negli otto anni successivi nonche', per  le  cooperative
di  giornalisti,  l'obbligo  della   cooperativa   di   associare   i
giornalisti dipendenti che ne facciano richiesta; 
    c) contratto di acquisto della testata per la quale  si  richiede
il contributo o di gestione della stessa nei casi previsti  dall'art.
5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 70 del 2017; 
    d) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  redatta,  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante, attestante: 
      1) l'assetto societario con l'indicazione dei soci  nell'intero
anno  di  riferimento  del  contributo,  delle  relative   qualifiche
professionali e delle eventuali modifiche  intervenute  nell'anno  di
riferimento del contributo; 
      2) nel caso  di  cooperativa  di  giornalisti,  il  numero  dei
giornalisti dipendenti associati, di  cui  almeno  il  50  per  cento
giornalisti  dipendenti  aventi  rapporto  di  lavoro  regolato   dal
contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico e clausola  di
esclusiva con la cooperativa medesima; 
      3) nel caso di  cooperativa  di  giornalisti,  l'assunzione  di
almeno il 50 per cento dei soci  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato,  nel  rispetto  del  criterio  della  prevalenza   dei
giornalisti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 70
del  2017,  nonche'  il  possesso  del  requisito  della   mutualita'
prevalente e l'iscrizione al relativo albo; 
      4) elenco dei  dipendenti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, con indicazione della tipologia di contratto (a  tempo
pieno o part-time), suddivisi per qualifiche professionali, impiegati
nell'intero  anno  ed  eventuali  variazioni  intervenute  nel  corso
dell'anno di riferimento del contributo; 
      5) le quote di capitale e i soggetti che le detengono; 
      6) l'anzianita' di  costituzione  dell'impresa  e  di  edizione
della testata; 
      7) le iscrizioni al registro delle imprese presso la Camera  di
commercio e al registro degli operatori  della  comunicazione  presso
l'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
      8)  il  regolare  adempimento  degli  obblighi   di   carattere
retributivo, previdenziale ed assistenziale derivanti  dal  contratto
collettivo   di   lavoro,   nazionale   o   territoriale,   applicato
dall'impresa editrice; 
      9) l'insussistenza di situazioni di  collegamento  o  controllo
con altre imprese ovvero, nel caso di esistenza di  collegamenti  con
altre imprese, la dichiarazione rilasciata dai legali  rappresentanti
delle societa' controllanti o collegate attestante che le stesse  non
hanno presentato domanda di contributo per l'anno di riferimento; 
      10) la periodicita' e il numero di uscite effettuate nell'anno;
in caso di domanda di ammissione  al  contributo  presentata  per  la
prima volta, deve essere indicato anche il numero di uscite  riferite
alle due annualita' precedenti a quella del contributo; 
      11) per l'edizione digitale della testata, l'indicazione  della
data di inizio, della fruibilita' a titolo gratuito od oneroso, della
corrispondenza dei contenuti e  delle  dotazioni  a  quanto  previsto
dall'art. 7 del decreto legislativo n. 70 del 2017, del numero  medio
mensile  di  utenti  unici  finali  raggiunti,  delle  modalita'  per
l'accesso  alla  testata  e  le  credenziali  per  la   consultazione
dell'archivio; 
      12) l'adozione di misure idonee a contrastare  qualsiasi  forma
di pubblicita' lesiva dell'immagine e del corpo della donna,  assunte
anche mediante l'adesione al Codice di autodisciplina pubblicitaria; 
    e) un campione, in formato  cartaceo,  di  numeri  della  testata
edita nell'anno di riferimento del contributo. 
  3. I documenti richiesti al comma 2,  lettere  a),  b)  e  c),  ove
allegati a domande di contributo relative ad  annualita'  precedenti,
possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante,
attestante l'assenza di variazioni intervenute nel corso dell'anno di
riferimento del contributo. 
  4.  Entro  il  30  settembre  dell'anno  successivo  a  quello   di
riferimento  del  contributo,  le  imprese  editrici  richiedenti  il
contributo producono, a pena  di  decadenza,  la  seguente  ulteriore
documentazione relativa alla  testata  per  la  quale  si  chiede  il
contributo: 
    a) bilancio di esercizio conforme a quello depositato  presso  la
Camera di Commercio, corredato della nota integrativa e degli annessi
verbali, redatto secondo le norme vigenti per ciascuna tipologia  dei
soggetti beneficiari del contributo; 
    b) prospetto dei ricavi, certificato  da  soggetti  iscritti  nel
registro  dei  revisori  legali,  istituito   presso   il   Ministero
dell'economia e finanze ai sensi dell'art. 2, comma  1,  del  decreto
legislativo 27  gennaio  2010,  n.  39,  comprensivo  degli  introiti
derivanti dalle vendite, dalla pubblicita' e dal contributo, relativi
alla testata per cui si chiede il contributo, risultante dal bilancio
di esercizio; 
    c) prospetto analitico, certificato  dai  soggetti  di  cui  alla
lettera b), dei costi  connessi  alla  produzione  della  testata  in
formato cartaceo e in formato digitale con l'indicazione, per ciascun
costo, degli elementi identificativi degli strumenti  utilizzati  per
il pagamento; nella relazione di  certificazione  del  prospetto,  il
revisore deve dar conto di aver esaminato la documentazione  relativa
ai dati dichiarati e, nel caso di imprese che editano  piu'  testate,
deve specificare che i costi indicati sono imputati  alla  produzione
della testata per la quale e' richiesto il contributo; 
    d) prospetto analitico, certificato  dai  soggetti  di  cui  alla
lettera b), dei dati relativi alle copie distribuite  e  vendute  per
singolo  canale  di  distribuzione  utilizzato,   con   l'indicazione
dell'effettivo prezzo di vendita; nella relazione  di  certificazione
del prospetto, il revisore deve attestare  che  la  distribuzione  e'
avvenuta secondo le  modalita'  stabilite  dall'art.  6  del  decreto
legislativo n. 70 del 2017 e la corrispondenza dei  dati  certificati
nel prospetto con quelli risultanti dalla documentazione contabile; 
    e) prospetto analitico, certificato  dai  soggetti  di  cui  alla
lettera b), dei dati concernenti il numero di copie digitali vendute,
singolarmente o in abbonamento, ed il numero di utenti  unici  finali
raggiunti mensilmente; 
    f) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  redatta,  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445,  dal  legale  rappresentante  attestante  il
rispetto,   nell'erogazione   degli   stipendi   al   personale,   ai
collaboratori e agli amministratori, del limite  massimo  retributivo
previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  5. Ai fini dell'eventuale applicazione degli ulteriori  criteri  di
calcolo previsti dall'art. 8, comma 14, lettere b)  e  c),  e  -  per
l'edizione in formato esclusivamente digitale - dall'art. 9, comma 4,
lettere a) e b), del decreto legislativo n. 70 del 2017,  le  imprese
devono produrre, entro il medesimo termine del 30 settembre di cui al
comma 3, documentazione attestante: 
    a) l'attivazione di percorsi di alternanza scuola - lavoro da cui
si evincano: le scuole  e  i  progetti  interessati;  il  numero  dei
percorsi attivati e il numero dei partecipanti; 
    b) lo svolgimento di attivita' di formazione e aggiornamento  del
personale dipendente nell'anno di riferimento del contributo; 
    c) numero di giornalisti assunti, nel periodo di riferimento  del
contributo,  dedicati  alla  produzione  di   contenuti   informativi
originali; 
    d) costi per la gestione di piattaforme  e  applicativi  dedicati
all'ampliamento dell'offerta informativa telematica e per  l'utilizzo
della rete da parte dell'impresa editrice. 
  6. Il procedimento per la concessione del  contributo  si  conclude
entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello  di  presentazione
della domanda. 
                               Art. 3 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dai contributi relativi all'anno 2018. 
  2. Il dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  provvede  a
pubblicare  nel  sito  istituzionale  la  modulistica   relativa   ai
documenti  istruttori  indicati   nel   presente   decreto   e   ogni
informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo. 
  3. Il presente decreto sara' trasmesso  agli  organi  di  controllo
secondo la  normativa  vigente  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
    Roma, 28 luglio 2017 
 
                                             p. Il Presidente         
                                        del Consiglio dei ministri    
                                         Il Ministro con delega       
                                    in materia di sport, informazione 
                                               ed editoria            
                                                   Lotti              

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2017 
n. 1790 


Source: Dottrina del Lavoro

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