approfondimento di Roberto Camera – in collaborazione con
“Riprendiamo la disamina della circolare n. 5 del 9 agosto 2017, dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, per completare le indicazioni fornite agli organi di vigilanza, in caso di utilizzo improprio delle prestazioni occasionali (Libretto di famiglia e Contratto di prestazione occasionale), prevista dall’art. 54-bis, della Legge n. 96/2017 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 50/2017.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Viene prevista una comunicazione che gli utilizzatori devono obbligatoriamente effettuare all’INPS, esclusivamente in modalità telematica o tramite o i servizi di contact center, per la tracciabilità della prestazione. Detta comunicazione si differenzia a secondo del tipo di utilizzatore (famiglia o impresa/professionista).
Contratto di prestazione occasionale
L’utilizzatore non famiglia, per il quale è richiesto un contratto di prestazione occasionale, è tenuto ad effettuare la comunicazione almeno un’ora prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, fornendo i seguenti dati:…”… continua la lettura
Source: Dottrina del Lavoro