approfondimento di Eufranio Massi esperto di Diritto del Lavoro
Estratto dal n. 36/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Il Ministero del lavoro, dopo il silenzio, coinciso con la creazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e con la “fine” della Direzione generale per l’Attività ispettiva, ha ripreso a rispondere ai quesiti ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 e lo ha fatto con l’interpello n. 2 del 9 agosto 2017 con il quale la Confcommercio aveva presentato due domande, strettamente correlate al diritto di precedenza previsto dall’art. 24, D.Lgs. n. 81/2015.
Con la prima si chiedeva se il consolidamento del contratto di apprendistato professionalizzante al termine del periodo formativo andasse a confliggere con la richiesta di un lavoratore a termine che aveva presentato richiesta di assunzione a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività per mansioni già svolte (e che erano le stesse raggiunte dall’apprendista), con la seconda si chiedeva, invece, se fosse possibile l’assunzione di altro lavoratore sempre con tale tipologia contrattuale e per lo svolgimento di mansioni per le quali era stato già esercitato il diritto di precedenza.
Breve excursus normativo
Prima di entrare nel merito della risposta ministeriale si reputa opportuno ricapitolare, sia pur brevemente, e senza particolari approfondimenti, la normativa sui diritti di precedenza nei contratti a tempo determinato, contenuta nell’art. 24, D.Lgs. n. 81/2015. Per completezza di informazione va ricordato come quello relativo al contratto a termine sia uno dei tanti diritti di precedenza presenti nel nostro diritto del lavoro: è sufficiente ricordare, senza, per questo, essere esaustivi, quello relativo ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 15, comma 6, legge n. 264/1949) quello in favore dei lavoratori non transitati alle dipendenze del cessionario dopo la procedura del passaggio d’azienda o ramo di essa (art. 47, legge n. 428/1990), quelli concernenti i lavoratori a tempo parziale che si trovano in determinate condizioni (art. 8, commi 3, 6 ed 8, D.Lgs. n. 81/2015).
Ma, torniamo al diritto di precedenza previsto dall’art. 24.”….continua la lettura
Source: Dottrina del Lavoro