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INPS: protocollo con le Regioni per l’integrazione della SIA


L’INPS ha emanato la circolare n. 134 del 5 ottobre 2017, con la quale illustra la Determinazione Presidenziale numero 95 del 7 giugno 2017, con la quale è stato approvato il Protocollo Quadro tra l’Inps e le Regioni per l’integrazione, a livello regionale, della misura di sostegno per l’inclusione attiva (SIA).

Con la sottoscrizione del Protocollo quadro in oggetto, la Regione e l’INPS intendono consentire l’erogazione, nel territorio Regionale, di un beneficio integrativo del SIA, finanziato con risorse dell’Amministrazione regionale, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, e/o di incrementare la misura del beneficio concesso.

Soggetti beneficiari e modalità di erogazione della misura

I destinatari della misura integrativa del SIA sono individuati dalla singola Regione, la quale (in base a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 4 del decreto 26 maggio 2016) può estendere la platea dei destinatari e/o la misura della prestazione.

Il beneficio economico viene concesso dalla Regione, con cadenza bimestrale, in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario e all’esito della trasmissione di informazioni da parte dell’Istituto, previa verifica dei criteri di accesso alla prestazione a livello regionale.

Il sostegno economico viene erogato attraverso l’utilizzo di una carta di pagamento elettronica, così come previsto dal protocollo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’utilizzo del servizio messo a disposizione da Poste Italiane in relazione a Carta Acquisti e la disciplina dei rapporti finanziari.

Modalità di presentazione e di gestione delle domande

La domanda per l’accesso alle misure regionali è presentata ai Comuni territorialmente competenti, mediante lo stesso modello usato per il SIA. Tali domande, per il tramite della Regione in qualità di ente concessore della misura regionale, vengono inoltrate ad INPS  dopo aver effettuato le verifiche anagrafiche sui richiedenti.

L’Istituto provvede a trasmettere alla Regione, relativamente alle domande ricevute, le informazioni di natura socio-economica richieste per il riconoscimento del beneficio. Dopo tale trasmissione, la Regione procede con l’istruttoria e, in caso di esito positivo, accoglie la domanda ed invia all’INPS la disposizione di pagamento del beneficio economico regionale per la successiva trasmissione a Poste Italiane.

In sede di rinnovo dei pagamenti per i bimestri successivi al primo, L’INPS fornisce alla Regione lo stesso flusso di informazioni fornito in sede istruttoria, al fine di consentire la verifica della permanenza dei requisiti.

Si rappresenta che gli esiti delle domande e le relative disposizioni sono visibili sulla procedura SIA presente nella intranet dell’Istituto, con modalità di visualizzazione analoghe a quelle del SIA ordinario.

Responsabilità e contenzioso

Poiché il potere concessorio compete alla Regione, non vi è nessuna responsabilità in capo all’INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un’errata comunicazione della Regione stessa.

Conseguentemente, il recupero di importi corrisposti indebitamente deve essere effettuato direttamente dalla Regione.

Eventuali ricorsi amministrativi sono ugualmente di competenza esclusiva della Regione, che è anche l’unico titolare della legittimazione passiva per  eventuali controversie giudiziarie.

La Regione si impegna, altresì, a rifondere all’INPS eventuali spese legali riconducibili al protocollo in oggetto, anche se intervenute successivamente alla sua scadenza.

Risorse economiche, monitoraggio e durata della Convenzione

Per finanziare l’integrazione della misura regionale SIA, la Regione versa al Fondo Carta acquisti – di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008 – le risorse necessarie per il pagamento della misura regionale.

Al fine di permettere il monitoraggio della spesa, l’Istituto rende disponibili, bimestralmente, i prospetti di monitoraggio con i dati finanziari riepilogativi.

Il Protocollo avrà durata fino al 31 dicembre 2017, in coerenza con la legge n. 33/2017, che delega il Governo a prevedere nuove misure a sostegno della povertà, con conseguente superamento della misura c.d. SIA e delle connesse integrazioni regionali.

L’INPS procederà comunque anche oltre tale data a completare gli adempimenti finalizzati all’erogazione del beneficio regionale per i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza del protocollo.

E’ prevista la possibilità di recesso per entrambe le parti, da comunicarsi tramite PEC, recesso che decorrerà dal novantesimo giorno dalla comunicazione.

Costi del servizio

Il servizio prestato dall’INPS nei confronti delle Regioni è a titolo oneroso. E’ previsto, infatti, il pagamento da parte della Regione di un importo una tantum, come corrispettivo per le attività amministrative ed informatiche svolte.

Fonte: INPS


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Source: Dottrina del Lavoro

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