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Articolo: La tutela delle donne nel periodo protetto

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente


Generazione Vincente
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“Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 22720, depositata il 28 settembre 2017, offre lo spunto per tornare su un tema, quello della tutela delle donne nel periodo protetto, cioè in stato di gravidanza e, in caso, di parto, fino al compimento di un anno di età del bambino, rispetto al quale, sovente, si registrano situazioni che tendono ad aggirare i  rigidi “paletti” fissati dal Legislatore.

Prima di entrare nel merito della decisione della Cassazione occorre ricordare come sia vietato (art. 54, commi 1 e 7, del D.L.vo n. 151/2001):

  1. il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino ad un anno di età del bambino: l’inizio della gestazione si presume avvenuto 300 giorni prima della data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza;
  2. il licenziamento del padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità in alternativa alla moglie (perché morta, perché gravemente ammalata, perché genitore unico affidatario, ecc.) fino al compimento di un anno di età del bambino;
  3. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dell’astensione facoltativa e del congedo di malattia;

Nella decisione che si commenta il datore di lavoro aveva proceduto al licenziamento di una lavoratrice nel periodo protetto, addetta ad un call-center, motivandolo con la chiusura del reparto nel quale operava, dotato di autonomia funzionale ma posticipando gli effetti del recesso al momento in cui sarebbe terminato il periodo di tutela: il tutto, nel quadro di una procedura collettiva di riduzione di personale.

Nella sostanza, l’imprenditore, anche rifacendosi ad un indirizzo, pur minoritario, presente nella giurisprudenza di legittimità, aveva ritenuto pienamente legittimo il proprio comportamento sulla base delle decisioni espresse dalla Suprema Corte, in vigenza della legge n. 1204/1971, la n. 9551 dell’8 settembre 1999 e la n. 23684 del 21 dicembre 2004, in base alle quali vi era stata una interpretazione estensiva del concetto di “cessazione dell’attività dell’azienda, contenuto nell’art. 54, comma 3, lettera b), alla cessazione del reparto, funzionalmente autonomo, ove l’interessata era addetta.”….continua la lettura


Source: Dottrina del Lavoro

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