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INAIL: obbligo di comunicazione degli infortuni con prognosi di almeno un giorno


L’Inail ha pubblicato la circolare n. 42 del 12 ottobre 2017, con la quale fornisce le indicazioni operative circa l’obbligo di comunicazione in via telematica all’Inail, a decorrere dal 12 ottobre 2017, da parte di tutti i datori di lavoro (compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, dei dati e delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Resta inteso che per gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, apportate, da ultimo con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, secondo le indicazioni fornite con le circolari Inail rilasciate al riguardo.

La comunicazione d’infortunio e il nuovo servizio telematico

Al fine di adempiere al nuovo obbligo di legge, a decorrere dal citato 12 ottobre 2017, l’Inail rende disponibile ai datori di lavoro assicurati all’Istituto e ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché ai loro intermediari, il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” quale esclusivo strumento volto a inviare, per fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati, secondo le informazioni e le relative istruzioni fornite nel manuale utente pubblicato nel Portale dell’Inail nella sezione “Supporto – Guide e manuali operativi”.

Il servizio on line, differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro anche in base alle modalità di gestione dell’assicurazione10, riguarda le seguenti gestioni:

gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;

gestione per conto dello Stato;

settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (Pan);

gestione agricoltura;

datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’Inail11 – alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede locale dell’Inail, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in argomento.

Si precisa, inoltre, che i datori di lavoro con soggetti assicurati all’Inail (gestioni Iaspa, conto Stato, settore navigazione) o i loro intermediari, nel caso in cui la prognosi oggetto di “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni, hanno l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denuncia/comunicazione d’infortunio”, ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per semplificare tale adempimento, sarà possibile accedere nel menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” e, accedendo alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comunicazione d’infortunio”.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro.

Fonte: Inail


Source: Dottrina del Lavoro

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