L’Inail ha pubblicato la circolare n. 45 del 13 ottobre 2017, con la quale fornisce le indicazioni operative sull’applicazione della normativa sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (Legge 20 maggio 2016, n. 76).
L’articolo 1, comma 20, della legge in questione, equiparando le parti dell’unione civile ai coniugi, determina l’applicazione automatica, alle parti stesse, delle norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche erogate dall’Inail, precedentemente riservate solo ai coniugi.
Ciò premesso, ne consegue che all’unito civilmente siano riconosciute:
- la rendita ai superstiti di cui all’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- la quota integrativa alla rendita ex art. 77 del sopracitato decreto;
- la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);
- lo speciale assegno continuativo mensile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248;
- l’assegno una tantum (cd assegno funerario o assegno di morte) ex art. 85 del sopracitato decreto;
- la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 20163.
L’art. 1, comma 21, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede, altresì, che alla parte unita civilmente si applichino le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge4; ne consegue che l’unito civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica Inail riconosciuta al coniuge iure hereditatis (per esempio, i ratei di rendita maturati ante mortem dall’assicurato e non riscossi dal medesimo).
Per quanto riguarda le Convivenze di fatto, queste ultime non possono essere ritenute beneficiarie delle prestazioni economiche erogate dall’Inail.
Le prestazioni economiche spettanti all’unito civilmente sono riconosciute a far data dal 5 giugno 2016.
Fonte: Inail
Source: Dottrina del Lavoro