L’INPS ha emanato il messaggio n. 3952 del 12 ottobre 2017, con il quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale ed al beneficio per i lavoratori precoci di cui alla legge di bilancio per il 2017: lavoratori in stato di disoccupazione.
Testo del messaggio n. 3952/2017
Oggetto: Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale e al beneficio per i lavoratori precoci di cui alla legge di bilancio per il 2017: lavoratori in stato di disoccupazione. Termine prestazione a sostegno del reddito successivo alla data di presentazione della domanda.
Come indicato al punto 5 della circolare 100 del 2017, con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del DCPM n. 88 del 2017, uno dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’ APE sociale è che il soggetto abbia concluso di fruire integralmente della prestazione di disoccupazione spettante.
A seguito di diverse segnalazioni è stato riscontrato che sono state presentate delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’ APE sociale prima del termine delle prestazione a sostegno del reddito spettante, conclusasi in ogni caso entro il 14 luglio 2017. In altri termini la domanda è stata presentata prima del compimento del requisito indicato in premessa, che però si perfeziona comunque entro la data ultima di presentazione delle domande.
Premesso che se vi fosse stata tempestività nella reiezione della domanda il soggetto avrebbe avuto il tempo di ripresentarla entro la data del 15 luglio e quindi essere valutato in tempo utile, solo per i casi in cui la prestazione a sostegno del reddito termina entro tale ultima data, la procedura è stata implementata per consentire di definire come accolta la certificazione.
Pertanto per i casi in cui le sedi in tale circostanza avessero già definito in WebDom una respinta, è necessario provvedere all’acquisizione e alla definizione di una nuova domanda, atteso che la scrivente Struttura non può individuare tali soggetti centralmente.
Analogamente deve procedersi per le domande afferenti al beneficio per i lavoratori precoci in oggetto con riguardo alla condizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del DPCM n. 87 del 2017.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro