L’Inail ha emanato la nota operativa del 17 ottobre 2017, con la quale, a seguito del completamento degli adeguamenti procedurali e del rilascio, nel mese di agosto, dei codici di agevolazione, ha proceduto all’elaborazione ed all’invio dei provvedimenti di richiesta di pagamento dei premi speciali – rata 2017.
Al fine di ricomprendere nella richiesta aggregata corrispondente al codice di agevolazione i pagamenti riferiti ai soggetti aventi diritto alla sospensione, i relativi titoli hanno assunto la data di scadenza originaria.
Pertanto, sui provvedimenti di richiesta dei premi speciali notificati nei giorni scorsi vengono riportate le seguenti date di pagamento:
– premio delle rate anticipate della polizza facchini relativi ai primi tre trimestri del 2017, scadenza rispettivamente 16 febbraio, 17 aprile e 17 luglio 2017;
– premio delle rate anticipate della polizza pescatori relativi all’anno 2017 scadenza
o per la rata di gennaio e febbraio 2017 16 febbraio 2017,
o per la rata di marzo 16 marzo 2017
o per la rata di aprile 18 aprile 2017
o per la rata di maggio 16 maggio 2017
o per la rata di giugno 16 giugno 2017
o per la rata di luglio 17 luglio 2017
o per la rata di agosto 21 agosto 2017
o per la rata di settembre 18 settembre 2017
– premio della rata anticipata della polizza apparecchi RX per l’anno 2017 scadenza 16 febbraio 2017;
– premio della rata anticipata della polizza sostanze radioattive per l’anno 2017 scadenza al 16 febbraio 2017.
Tutto ciò premesso, i pagamenti delle rate di premio saranno ovviamente considerati nei termini, purché effettuati entro il 16 ottobre 2017, prima data utile successiva alla ricezione della richiesta dai pagamento.
Di conseguenza non si applicano le sanzioni civili per omissione ex articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 388/2000 per il periodo che intercorre tra la data della scadenza originaria riportata nel provvedimento e il 16 ottobre 2017.
Ad esempio: una cooperativa di facchinaggio con sede dei lavori a Spoleto, che non ha subito danni a seguito degli eventi sismici, ha ricevuto nei primi giorni del mese di ottobre i provvedimenti con le richieste di premio relative ai primi tre trimestri del 2017, aventi scadenza rispettivamente16 febbraio, 17 aprile e 17 luglio 2017, nonché il provvedimento relativo alla richiesta di premio per il terzo trimestre 2017 in scadenza al 16 ottobre 2017.
La cooperativa in discorso non è destinataria della sospensione dei versamenti ex articolo 48 del decreto legge 189/2016 e deve quindi corrispondere l’intero ammontare dei premi richiesti con i provvedimenti in discorso entro il 16 ottobre p.v. Il versamento effettuato entro tale termine non dà luogo all’applicazione di sanzioni civili per omissione.
Fermo restando che la Direzione Centrale Organizzazione Digitale ha assicurato che sono stati inseriti i necessari controlli per evitare l’elaborazione e la spedizioni delle sanzioni civili, eventuali titoli erroneamente elaborati con procedura centralizzata sono da considerarsi nulli.
Fonte: Inail
Source: Dottrina del Lavoro