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Articolo: Lavoro dei familiari e lavoro gratuito

approfondimento di Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti – Consulenti del lavoro

Estratto dal n. 39/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro
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“Elemento caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato è lo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, il c.d. rapporto sinallagmatico, che costituisce uno dei fattori essenziali del contratto di lavoro subordinato, così come delineato dall’art. 2094 c.c., fattore che lo distingue sia dalla prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai rapporti di tipo associativo.

Nei rapporti di lavoro, sia subordinato che autonomo, opera quindi una presunzione di onerosità che deriva dal contenuto stesso della disciplina codicistica:

• art. 2094 – È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore;

• art. 2222 – Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Il diritto alla retribuzione nel rapporto di lavoro subordinato è per di più sancito dall’articolo 36, Costituzione Italiana, che afferma il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume, pertanto, effettuata a titolo oneroso. Purtuttavia l’attività può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici.

In particolare, quando il prestatore è coniuge o familiare dell’imprenditore (o del professionista) si tende a privilegiare la presunzione di gratuità, nella considerazione che tali prestazioni vengano rese appunto nell’ambito solidaristico della famiglia.

Questa presunzione può essere vinta fornendo  una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare è necessario che la parte interessata fornisca “una prova rigorosa” degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità (Cass. 19 maggio 2003, n. 7845).”….continua la lettura


Source: Dottrina del Lavoro

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