Con sentenza n. 25653/2017, la Corte di Cassazione ha affermato che è perfettamente valido un licenziamento adottato da un datore di lavoro e motivato dalla cessazione dell’appalto al quale lo stesso dipendente era adibito, non essendo applicabile, in via analogica, la selezione con altri lavoratori di identica qualifica occupati in altri appalti.
La Suprema Corte sottolinea come non sia applicabile la comparazione, attraverso i criteri di scelta, con altri lavoratori impegnati in altri appalti, in quanto la ragione aziendale ha portata dirimente e non rende necessario ricorrere ad altri criteri di selezione che sono applicabili allorquando ci si riferisca ad una generica riduzione di personale e non quando, appunto, il recesso trova la propria diretta giustificazione nell’appalto cessato (servizio di trasporto espletato per il Comune).
Source: Dottrina del Lavoro