approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Con la presentazione in Senato del disegno della legge di bilancio concernente il 2018, catalogato A.S. n. 2960, è iniziato il cammino delle disposizioni che, a partire dal 1 gennaio 2018, dovrebbero incidere su molti aspetti della vita del nostro Paese.
In questa breve riflessione mi soffermerò su due articoli, il 16 che disciplina l’incentivo strutturale all’ occupazione stabile giovanile ed il 74 che riguarda i benefici previsti per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno.
L’obiettivo che mi pongo è, unicamente, quello di riflettere sulle possibili novità che, ovviamente, dovranno passare al vaglio parlamentare ma che, fatte salve alcune specifiche correzioni, dovrebbero restare, sostanzialmente, uguali.
ART. 16: Incentivo strutturale all’ occupazione stabile giovanile
L’Esecutivo (comma 1) intende favorire l’occupazione stabile dei giovani attraverso la promozione del contratto a tempo indeterminato (si citano, a mio avviso, impropriamente, le tutele crescenti ex D.L.vo n. 23/2015 che riguardano il momento della cessazione del contratto a tempo indeterminato): dal 1° gennaio 2018 viene riconosciuto, per un massimo di 36 mesi, un esonero contributivo pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro all’anno, riparametrato e applicato su base mensile. Dall’ambito di applicazione (comma 11) sono esclusi il rapporto di lavoro domestico ed il contratto di apprendistato che “gode” della propria contribuzione specifica e delle altre agevolazioni indicate dal D.L. vo n. 81/2015 e, per le imprese artigiane, dalle altre indicazioni fornite dalla legge n. 443/1985.”….continua la lettura
Source: Dottrina del Lavoro