L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 4476 del 10 novembre 2017, con la quale ricorda che, affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle mensilità dell’Assegno di natalità, è necessario che gli utenti che avevano in pagamento l’assegno nel 2016 presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017.
Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE minorenni 2017.
Al riguardo l’Istituto ricorda che la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso.
Ricorda, inoltre, che la mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2017 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2017, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2016 (e in alcuni casi nel 2015).
All’eventuale verificarsi della decadenza, l’utente, che ha presentato domanda nel 2016 ancora in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2018, per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2017 e con attivazione del beneficio dalla data di presentazione della domanda.
A titolo esemplificativo si riportano le seguenti casistiche.
Nascita del figlio avvenuta a maggio 2016. Si ipotizza che l’utente abbia presentato la DSU a giugno 2016 e la domanda di assegno a luglio 2016 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2016.
L’utente non ha ancora presentato la DSU per il 2017 e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2017. Sono prospettabili due casi esemplificativi.
Caso 1 – l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2017 arretrate. La DSU presentata entro dicembre 2017 ha validità fino al 15 gennaio 2018 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2017.
Caso 2 – l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2016 decade e le mensilità dell’anno 2017 non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2018; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno nell’anno 2018, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2017.
Infine, l’Inps coglie l’occasione per ribadire che, in generale, le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono presentate. Ne discende che, sebbene la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il beneficiario dell’assegno rinnovi la DSU, ai fini della verifica annuale dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio.
Per quanto sopra esposto, tutti gli aventi diritto all’assegno nell’anno 2018, inclusi quelli che presentassero la DSU entro il 31/12/2017, sono invitati a presentare tempestivamente una nuova DSU dal 1° gennaio 2018, in modo da consentire all’Inps la verifica della permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza garantire la puntuale erogazione delle mensilità di assegno a loro spettanti per l’anno 2018.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro