L’INPS ha pubblicato la circolare n. 167 del 10 novembre 2017, con la quale illustrano gli aspetti generali dell’esonero contributivo per i conducenti che esercitano la propria attività in servizi di trasporto internazionale ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 47-bis, commi 2 e 7, Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96; altresì, fornisce le indicazioni per consentire alle aziende di accedere alla nuova misura incentivante.
A decorrere dal 1º gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, l’art. 1, comma 651, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 47-bis, commi 2 e 7, Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto – per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui – la possibilità di richiedere l’esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura dell’80% dell’ammontare dei contributi medesimi.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro