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INPS: cir.167 – esonero contributivo per i conducenti che esercitano la propria attività in servizi di trasporto internazionale


L’INPS ha pubblicato la circolare n. 167 del 10 novembre 2017, con la quale illustrano gli aspetti generali dell’esonero contributivo per i conducenti che esercitano la propria attività in servizi di trasporto internazionale ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 47-bis, commi 2 e 7, Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96; altresì, fornisce le indicazioni per consentire alle aziende di accedere alla nuova misura incentivante.

A decorrere dal 1º gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, l’art. 1, comma 651, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 47-bis, commi 2 e 7, Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto – per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui – la possibilità di richiedere l’esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura dell’80% dell’ammontare dei contributi medesimi.

Fonte: INPS


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Source: Dottrina del Lavoro

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