L’INPS, con la circolare n. 68 del 14 giugno 2022, fornisce nuove istruzioni riguardo all’applicazione dell’articolo 54 del d.p.r. 1092/1973 con riferimento al calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 335/1995, per il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato.
Con le circolari INPS 14 luglio 2021, n. 107 e 29 dicembre 2021, n. 199, l’Istituto ha già illustrato i criteri di calcolo della quota retributiva delle pensioni spettanti al personale del comparto difesa e ad alcune figure a esso equiparate.
A seguito del nuovo assetto giurisprudenziale definito dalle sentenze della Corte dei Conti, è stato precisato che per coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e con un’anzianità al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni, la quota di pensione retributiva deve essere calcolata con il riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino a quella data.
La disciplina pensionistica prevista per il personale militare, all’articolo 61 del d.p.r. 1092/1973, estende l’applicabilità della normativa al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato, con il conseguente riconoscimento dell’aliquota di rendimento annua del 2,44% anche per i soggetti appartenenti a questi comparti con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.
Nella circolare sono contenute, inoltre, le indicazioni per la gestione del contenzioso giurisdizionale e dei ricorsi amministrativi.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro