L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 344 del 23 giugno 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al tipo di tassazione dovuta a seguito dell’erogazione di una somma a compensazione di valori per perizie non pagate da corrispondere all’interno di un accordo transattivo.
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate
Ai sensi dell’articolo 1965 del codice civile «La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti».
L’articolo 6, comma 2, del Tuir, stabilisce che «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».
Nella circolare Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 è stato chiarito che in forza di questa disposizione tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente.
L’articolo 49, comma 1, del Tuir stabilisce che «Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro».
Ai fini della determinazione di tali redditi, l’articolo 51, comma 1, del medesimo Tuir prevede che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono».
Le richiamate disposizioni sanciscono il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ossia la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve “in relazione al rapporto di lavoro“.
Rientrano nella categoria reddituale di lavoro dipendente e sono assoggettabili a tassazione le indennità comunque denominate (ad es. per ferie non godute, indennità sostitutive di trasporto) ivi comprese quelle di trasferta ed i rimborsi spese (salvo i casi previsti dal comma 5 e seguenti dell’articolo 51 del Tuir e delle spese anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quale acquisto carta, pile ecc..). La ragione dell’imponibilità di detti rimborsi risiede nel riconoscimento al dipendente di un’apposita detrazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Tuir.
Nella circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 viene evidenziato che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso.
Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Tuir, l’Irpef «si applica separatamente sui seguenti redditi:
- trattamento di fine rapporto di cui all’ 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di
pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’articolo 50 e al comma 2 dell’articolo 49».
Al riguardo, nella citata circolare n. 326 del 1997 viene chiarito che le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro sono sempre assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), ultima parte.
Qualora le somme sostitutive di reddito di lavoro dipendente si riferiscano a redditi che avrebbero dovuto essere percepiti in un determinato periodo d’imposta e, in loro sostituzione, vengono percepite in un periodo d’imposta successivo si applica la tassazione separata solo nel caso in cui ricorra una delle condizioni previste dal richiamato articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.
Come chiarito nel citato documento di prassi, le somme e i valori percepiti a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro, allorquando non è rinvenibile alcuna delle condizioni richieste dall’articolo 17, comma 1, lettere b), sono soggetti a tassazione ordinaria.
Ciò posto, alla luce del descritto quadro normativo e di prassi, si ritiene che le somme che saranno corrisposte dall’Istante a seguito dell’accordo transattivo, dovranno concorrere alla formazione del reddito imponibile dei dipendenti per l’intero ammontare ed essere assoggettate a tassazione ordinaria, in quanto le stesse non vengono erogate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, né ricorre una delle condizioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.
Fonte: Agenzia Entrate
Source: Dottrina del Lavoro