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Min.Lavoro: semplificazione in materia di ISEE precompilato


​Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022, il Decreto del 12 maggio 2022, con l’introduzione di meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 maggio 2022

Introduzione di meccanismi di  semplificazione  in  materia  di  ISEE
precompilato. 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la  revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni per l'introduzione di una  misura  unica  nazionale  di
contrasto alla poverta'», e, in particolare, l'art. 10 in materia  di
ISEE precompilato, componenti della dichiarazione  sostitutiva  unica
che restano autodichiarate e aggiornamento della situazione economica
mediante l'ISEE corrente; 
  Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante  «Proroga  di
termini previsti da disposizioni  legislative»,  e,  in  particolare,
l'art.  5  che  apporta  modificazioni  all'art.   10   del   decreto
legislativo n. 147 del 2017; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni», e, in particolare, l'art. 11, comma  2,  lettera  d),  che
apporta ulteriori modificazioni all'art. 10 del  decreto  legislativo
n. 147 del 2017; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 9 agosto 2019, recante «Individuazione delle  modalita'  tecniche
per consentire al  cittadino  di  accedere  alla  dichiarazione  ISEE
precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS»,  adottato
ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto  legislativo  n.  147  del
2017; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, in virtu' del
quale  il  dichiarante  accede  direttamente  alla  DSU  precompilata
identificandosi mediante un  sistema  di  autenticazione  e  fornendo
elementi di riscontro riferiti agli altri componenti maggiorenni  del
nucleo familiare; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 5 luglio 2021,  recante  «Disciplina  delle  modalita'  estensive
dell'ISEE corrente», attuativo dell'art. 10,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 147 del 2017; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'Amministrazione digitale»; 
  Visto in particolare l'art. 64, comma 3-bis del decreto legislativo
n. 82 del 2005, secondo cui, fatto salvo quanto  previsto  dal  comma
2-nonies, i  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera  a),
utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e  la  carta  di
identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini  che
accedono ai propri servizi in rete; 
  Visto l'art. 64, comma 2-nonies, del decreto legislativo n. 82  del
2005, secondo cui l'accesso di cui al comma  2-quater  puo'  avvenire
anche con la carta nazionale dei servizi; 
  Visto l'art. 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,
convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,
in virtu' del quale  ai  fini  dell'attuazione  dell'art.  64,  comma
3-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005, e'  fatto  divieto  ai
soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto
legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali  per
l'identificazione e l'accesso dei  cittadini  ai  propri  servizi  in
rete, diverse  da  SPID,  carta  di  identita'  elettronica  o  carta
nazionale dei servizi,  fermo  restando  l'utilizzo  di  quelle  gia'
rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il
30 settembre 2021; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto in particolare l'art. 2-ter del decreto  legislativo  n.  196
del 2003, come modificato dal decreto-legge 8 ottobre 2021,  n.  139,
convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205,  in
virtu' del quale  la  base  giuridica  per  il  trattamento  di  dati
personali effettuato per l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse
pubblico  o  connesso  all'esercizio  di  pubblici  poteri,  prevista
dall'art. 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento UE 2016/679  e'
costituita da  una  norma  di  legge  o  di  regolamento  o  da  atti
amministrativi generali; 
  Considerata   l'opportunita'   di    introdurre    meccanismi    di
semplificazione al fine  di  incrementare  la  diffusione  della  DSU
precompilata; 
  Ravvisata la necessita di prevedere, in alternativa  agli  elementi
di  riscontro  da  parte  del  dichiarante,  la  possibilita'  che  i
componenti maggiorenni  autorizzino  la  precompilazione  dei  propri
dati, mediante accesso diretto al sistema ISEE  precompilato  con  la
propria identita' digitale, ossia SPID di 2 livello, CIE o CNS; 
  Considerato  che  la   previsione   di   un   sistema   alternativo
all'inserimento  degli  elementi  di  riscontro  e'  funzionale  alla
semplificazione e potenziamento dell'ISEE precompilato  e  garantisce
altresi' un maggiore livello di  sicurezza  di  accesso  mediante  la
previsione di una autenticazione «forte» dell'utente; 
  Acquisito  il  parere  dell'Istituto  nazionale  della   previdenza
sociale reso in data 30 marzo 2022; 
  Acquisito il parere dell'Agenzia delle  entrate  reso  in  data  31
marzo 2022; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali reso in data 28 aprile 2022 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche al decreto del Ministro del lavoro 
             e delle politiche sociali del 9 agosto 2019 
 
  Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del  9
agosto 2019 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 1, dopo  la  lettera  l)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
      «m) "CIE": carta di identita' elettronica; 
      n) "CNS": carta nazionale dei servizi.»; 
    b) all'art. 2, comma 2, lettera a), il punto 2) e' sostituito dal
seguente: «CIE ovvero CNS;»; 
    c) all'art. 2, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis.  In  alternativa  all'indicazione  degli  elementi   di
riscontro di cui al comma 2, lettera b), l'accesso del dichiarante e'
consentito anche nel  caso  in  cui  ciascun  componente  maggiorenne
accede al Sistema informativo dell'ISEE precompilato  mediante  SPID,
CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati. In tale
ipotesi, a seguito dell'autorizzazione da parte di tutti i componenti
maggiorenni, l'Agenzia delle entrate fornisce ad INPS  i  dati  utili
per la predisposizione della DSU precompilata». 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana previo visto  e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 12 maggio 2022 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 1698 


Source: Dottrina del Lavoro

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