Con sentenza n. 21251 del 1° giugno 2022, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che risponde del reato di false attestazioni o certificazioni di cui all’art. 55-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001, il dipendente pubblico che, attraverso la marcatura del badge o con altro mezzo, attesti la presenza in servizio di altro lavoratore assente.
Source: Dottrina del Lavoro