Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il Decreto Interministeriale che interessa l’adeguamento della disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (FIS, art. 29 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148), già istituito presso l’INPS, alla luce delle modifiche introdotte in sede di Riforma degli Ammortizzatori sociali dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 191-216, Legge 30 dicembre 2021, n. 234). In particolare, il Decreto adegua, a decorrere dal primo gennaio 2022, la disciplina del FIS di cui al Decreto Interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze), alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, come integrate e modificate dalla Legge di Bilancio. Restano salvi i trattamenti di Assegno ordinario e di solidarietà già autorizzati e corrisposti in base alle previgenti previsioni.
Tra le principali novità:
- L’ambito di applicazione. Sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali
- I destinatari del FIS. Sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a esclusione dei dirigenti, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso I’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili. Inoltre, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, decorrenti dal primo gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie
- L’Assegno di integrazione salariale. Ai lavoratori beneficiari, il FIS garantisce la prestazione di un Assegno di integrazione salariale d’importo pari all’integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l’accesso all’Assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie; ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente (nonché ai datori di lavoro di cui all’art. 20, comma 3 ter del D.Lgs. n. 148 del 2015, a prescindere dal numero dei dipendenti), l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie
- Il finanziamento. Per l’Assegno di integrazione salariale, dal primo gennaio 2022 è dovuto al Fondo per due tipologie di datori di lavoro. Per coloro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,5% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori. Per i datori di lavoro, che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,8% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori. A decorrere dal primo gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di Assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota si riduce in misura pari al 40%.
Da ultimo, si ricorda che l’erogazione delle prestazioni in favore dei lavoratori è a carico del datore di lavoro; l’importo delle prestazioni è rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o conguagliato da questo secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Fonte: Ministero del Lavoro
Source: Dottrina del Lavoro