Tra le novità previste nel cd. Decreto Aiuti bis (Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115) è presente una norma (articolo 22, comma 1) che prevede l’estensione del bonus di 200 euro, previsto dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91), anche ai lavoratori dipendenti, con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022, che nel primo semestre dell’anno 2022 non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,80%, in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS.
Detti lavoratori, qualora non abbiano ricevuto il bonus, in quanto facente parte di una delle altre categorie di lavoratori previste dall’articolo 32 del decreto legge 50/2022, riceveranno l’indennità, per il tramite dei propri datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022.
Il bonus verrà corrisposto previa dichiarazione del lavoratore:
- di non aver già ricevuto il bonus
- di essere stato destinatario di eventi coperti figurativamente dall’INPS nel primo semestre dell’anno 2022
- di non essere titolare di pensione ovvero facente parte di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza
Art. 22 - Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 1. L'indennita' di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiche' interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennita' e' riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennita' di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo.
* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
Source: Dottrina del Lavoro