Tra le novità previste nel cd. Decreto Aiuti bis (Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115) è presente una norma (articolo 21) che, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, prevede l’anticipo, al 1° novembre 2022, del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L’ incremento non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L’incremento, inoltre, è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento del 2%, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l’anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.
Art. 21 - Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022 1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale: a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2021 e' anticipato al 1° novembre 2022; b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilita' di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilita' spettante, e' riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilita' e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalita' di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L' incremento di cui alla presente lettera non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui alla presente lettera e' riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla presente lettera l'incremento e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento e' da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1.965 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43.
* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
Source: Dottrina del Lavoro