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Dottrina Per il Lavoro: anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022


Tra le novità previste nel cd. Decreto Aiuti bis (Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115) è presente una norma (articolo 21) che, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, prevede l’anticipoal 1° novembre 2022, del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L’ incremento non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L’incremento, inoltre, è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento del 2%, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l’anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

Art. 21 - Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022 
 
  1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione  per
l'anno 2022 e sostenere  il  potere  di  acquisto  delle  prestazioni
pensionistiche, in via eccezionale: 
    a)  il  conguaglio  per  il  calcolo  della  perequazione   delle
pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della  legge  28  febbraio
1986, n. 41, per l'anno 2021 e' anticipato al 1° novembre 2022; 
    b) nelle more dell'applicazione della percentuale  di  variazione
per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022  con
decorrenza  1°  gennaio  2023,   con   riferimento   al   trattamento
pensionistico lordo  complessivo  in  pagamento  per  ciascuna  delle
mensilita' di ottobre, novembre  e  dicembre  2022,  ivi  inclusa  la
tredicesima mensilita' spettante, e' riconosciuto in via  transitoria
un incremento, limitatamente alle predette mensilita' e  rispetto  al
trattamento mensile determinato sulla base  della  normativa  vigente
prima dell'entrata in vigore  del  presente  decreto,  di  due  punti
percentuali, calcolato con le stesse modalita' di cui all'articolo 1,
comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L' incremento di cui
alla presente lettera non  rileva,  per  l'anno  2022,  ai  fini  del
superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno  per  il
riconoscimento  di  tutte  le  prestazioni  collegate   al   reddito.
L'incremento di cui alla presente lettera e' riconosciuto qualora  il
trattamento  pensionistico  mensile  sia  complessivamente   pari   o
inferiore  all'importo  di  2.692  euro.   Qualora   il   trattamento
pensionistico  complessivo  sia  superiore  al  predetto  importo   e
inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato  dalla
presente  lettera  l'incremento  e'  comunque   attribuito   fino   a
concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che  ai  fini
della rivalutazione delle pensioni per  l'anno  2022  il  trattamento
pensionistico complessivo di riferimento e' da considerare  al  netto
dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non
rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in  1.965  milioni  di
euro per l'anno 2022 e 169  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  si
provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e  169  milioni
di euro per l'anno 2023 mediante le  maggiori  entrate  e  le  minori
spese derivanti dal comma 1 e quanto a  1.447  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43.

* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.


Source: Dottrina del Lavoro

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