L’INPS, con il messaggio n. 3353 del 12 settembre 2022, fornisce le modalità di fruizione dell’esonero contributivo per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche, ammesse al beneficio dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (ai sensi dell’articolo 88 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104).
L’esonero contributivo riguarda le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri dello Stato italiano, ovvero degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che esercitano, con tali navi, le attività ivi elencate:
- di cabotaggio,
- di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi,
- adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro