L’INPS, con il messaggio n. 3649 del 5 ottobre 2022, fornisce ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens. In particolare, informa che i codici, istituiti per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022, potranno essere utilizzati anche sulla denuncia di competenza ottobre 2022.
L’Istituto coglie l’occasione per fornire le seguenti ulteriori precisazioni:
– Datori di lavoro con C.S.C. 1.01.06
Per quanto attiene ai codici “M026” e “M032”, si ricorda che, per i datori di lavoro contrassegnati con il C.S.C. 1.01.06, restano ferme le istruzioni impartite con il messaggio n. 2225/2022;
– Datori di lavoro con C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01
Tra i codici di recupero contributivo, nel messaggio n. 2637/2022 sono elencati anche i codici “L029” e “L030”.
Al riguardo, precisa che i suddetti codici erano stati istituiti unicamente per il recupero della contribuzione ordinaria FIS da parte dei datori di lavoro contrassegnati con i C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 che, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarebbero dovuti rientrare nell’ambito di applicazione della CISOA.
Detti datori di lavoro, che sino al 31 dicembre 2021 erano tenuti al versamento della contribuzione FIS, a seguito dell’applicazione della disposizione sopra richiamata avrebbero avuto titolo al recupero della contribuzione FIS (in quanto obbligati al versamento del contributo CISOA).
Tuttavia, come precisato al paragrafo 8 della circolare n. 76/2022, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto che, “in attesa dell’adozione del decreto interministeriale di disciplina dei criteri di accesso e di riconoscimento della CISOA, per i datori di lavoro del settore pesca di cui all’articolo 1, comma 217 della legge di bilancio per il 2022 permangono gli obblighi contributivi vigenti fino al 31 dicembre 2021 e le relative istruzioni operative fornite dall’Istituto”.
Pertanto, detti datori di lavoro sono a tutt’oggi tenuti al versamento della contribuzione FIS, utilizzando i codici sopra elencati.
Non configurandosi alcuna altra ipotesi nella quale i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo FIS abbiano titolo al recupero contributivo (in ragione del fatto che la misura dell’aliquota ridotta FIS per l’anno 2022 è sempre maggiore dell’aliquota vigente nell’anno 2021), i suddetti codici sono stati resi non operativi e non inseriti nell’Allegato Tecnico UniEmens;
–Aliquota FIS ridotta pari allo 0,24%
precisa che il codice “M033”, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%”, può essere utilizzato soltanto dai datori di lavoro con i seguenti C.S.C., qualora abbiano forza aziendale maggiore di 50 dipendenti:
- CSC 7.01.XX – 7.02.XX – CSC 7.03.01 (imprese commerciali);
- CSC 7.04.01 con CA 3X o 3B (imprese della logistica);
- CSC 7.04.01 con CA 3X (agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici).
L’INPS sottolinea, al riguardo, che i predetti datori di lavoro, qualora non occupino nel semestre di riferimento mediamente più di 50 dipendenti, verseranno la contribuzione di finanziamento del FIS per il periodo pregresso (gennaio 2022/giugno 2022) con le riduzioni previste per la relativa forza aziendale, secondo le istruzioni di cui al citato messaggio n. 2637/2022.
Vedasi anche
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro