Con il messaggio n. 3805 del 20 ottobre 2022 l’INPS fornisce le istruzioni per il pagamento del Bonus di 200 a quei lavoratori che pur avendone diritto non l’hanno ricevuto con la retribuzione di luglio 2022, ad esempio, perchè hanno fornito tardivamente la dichiarazione al proprio dator edi lavoro.
Per questi lavoratori i datori di lavoro potranno provvedere all’erogazione del bonus tramite il flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022.
Per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l’elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022, valorizzando il codice recupero “35”.
La regolarizzazione verrà definita dalle Strutture territoriali dell’Istituto a valle dell’erogazione delle indennità una tantum da parte dell’Inps, di cui all’articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50/2022, secondo il calendario dei pagamenti previsto nella circolare n. 73/2022. Nell’ipotesi di indebita erogazione, le Strutture territoriali non procederanno alla conferma del flusso regolarizzativo.
I datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno esporre, in <DenunciaAgriIndividuale>, l’elemento <TipoRetribuzione>, con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”, nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi per la terza emissione dell’anno 2022. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, entro e non oltre il 30 novembre 2022.
L’invio del flusso regolarizzativo di competenza del mese di luglio 2022 annulla e sostituisce l’eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.
* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
Source: Dottrina del Lavoro