L’INPS, con il messaggio n. 4040 del 9 novembre 2022, informa che è stata realizzata una nuova funzionalità denominata “Rinuncia ai benefici” per consentire agli utenti che hanno presentato la domanda online di permessi ai sensi della legge n. 104/1992, di comunicare all’Istituto, attraverso lo sportello telematico, la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria.
La nuova funzionalità è raggiungibile sul portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”, selezionando tra i servizi “Disabilità” > “Permessi Legge 104/1992”, la voce di menu “Comunicazione di variazione”.
La rinuncia può riguardare le seguenti categorie di domande:
- giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992) per assistere un familiare disabile;
- giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri ad essi alternativi (art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) richiesti dal lavoratore per sé stesso;
- prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) e riposi orari a essi alternativi (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, D.lgs n. 151/2001).
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro