Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022, il Decreto 21 settembre 2022 riguardante le riduzioni o sgravi contributivi per l’assunzione di persone cui sia stata riconosciuta protezione internazionale.
Il contributo è riconosciuto sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali, dovuti per le assunzioni dei predetti soggetti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.
L’agevolazione è applicata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in favore delle cooperative sociali per le nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 settembre 2022
Riduzioni o sgravi contributivi per l'assunzione di persone cui sia stata riconosciuta protezione internazionale.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3; Visto l'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che prevede l'erogazione di un contributo a riduzione o a sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e per un periodo massimo di trentasei mesi, a favore delle cooperative sociali che assumono persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali e' stata riconosciuta lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016; Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante: «Disciplina delle cooperative sociali»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante: «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»; Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 2017, n. 46, recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale»; Richiamato il comma 109 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione del contributo ivi previsto; Rilevata la necessita' di emanare le disposizioni applicative e procedurali necessarie all'erogazione del contributo previsto dall'art. 1, comma 109 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto del limite di spesa stabilito e delle risorse disponibili; Accertato che nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' iscritto il capitolo 4363 - Missione 25 «Politiche previdenziali» - Programma 25.3 «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali» - Azione 7 «Agevolazioni contributive, sotto contribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione», denominato «Sgravi contributivi», il cui piano gestionale 22 reca la seguente declaratoria: «Sgravi contributivi alle cooperative sociali per lavoratori neoassunti»; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce i criteri di assegnazione del contributo in favore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 che assumono persone alle quali e' stato riconosciuto lo status di protezione internazionale. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni dei predetti soggetti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. 3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' applicata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in favore delle cooperative sociali per le nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali e' stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016. 4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Art. 2 Modalita' operative 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio, le persone alle quali e' stata riconosciuta la protezione internazionale devono produrre alle cooperative sociali presso le quali vi e' stata l'assunzione nell'anno 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato copia del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, a seguito della decisione positiva sulla domanda di riconoscimento, ovvero, qualora gia' in possesso, copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di protezione internazionale riconosciuta. 2. Il beneficio di cui all'art. 1 del presente decreto e' riconosciuto in base all'ordine cronologico di invio all'INPS, da parte delle cooperative sociali, delle domande volte al riconoscimento dell'agevolazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 3. Al fine di assicurare il monitoraggio sull'attuazione della misura, entro il 31 maggio 2023, l'INPS trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle cooperative sociali che hanno fatto richiesta del contributo ed il relativo ammontare riconosciuto, corredato dal relativo elenco dei titolari di protezione internazionale, assunti nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2018.
Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. La spesa relativa al beneficio di cui all'art. 1 del presente decreto gravera', entro il limite massimo di 500.000 euro, sulle risorse gia' trasferite a tal fine all'INPS dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul capitolo 4363/P.G. 22 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero. All'esaurimento delle risorse non verranno riconosciute ulteriori agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle risorse, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018, 2019, 2020 pari a 1,5 milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Salvo quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attivita' indicate dal presente decreto nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 2022 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'interno Lamorgese Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2739
Source: Dottrina del Lavoro