L’INPS, con la circolare n. 131 del 12 dicembre 2022, fornisce le indicazioni amministrative relativamente all’applicazione dell’articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, che ha introdotto, ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni.
Ai fini della verifica del suddetto requisito viene richiamato il criterio indicato nell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Inoltre, la circolare fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990, relativo alla sospensione dei termini del procedimento amministrativo per la richiesta di integrazione documentale ai fini dell’istruttoria della domanda di prestazione assistenziale, nonché chiarimenti relativi alla dichiarazione dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari e alle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000 e all’articolo 38 della legge n. 448/2001.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro