approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Con una serie di commi che vanno dal 344 al 354, l’art. 1 della legge n. 197/2022, disegna, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, una nuova tipologia contrattuale in agricoltura determinata da esigenze di natura occasionale: al contempo, il Legislatore, con il comma 343, ha soppresso tutte le norme che nell’art. 54-bis del D.L. n 50/2017 convertito, con modificazioni, nella legge n. 96, parlavano della applicabilità della c.d. “normativa PrestO”, al lavoro occasionale agricolo.
La durata massima prevista è di 45 giorni lavorativi in un arco contrattuale non superiore a 12 mesi e i lavoratori potenzialmente interessati sono: …. ”
Source: Dottrina del Lavoro