L’INPS, con il messaggio n. 635 del 10 febbraio 2023, fornisce informazioni circa l’indennità una tantum – di cui all’articolo 32, comma 11, del decreto-legge n. 50/2022, e all’articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 144/2022 – prevista a favore di collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca.
L’Istituto, nel rispetto delle predette disposizioni, è tenuto a verificare che i soggetti richiedenti le indennità in siano in possesso di tutti i requisiti, ivi compreso quello della iscrizione alla Gestione separata.
In particolare, il messaggio evidenzia che l’iscrizione alla Gestione separata deve essere formalizzata, ai sensi del richiamato articolo 2, commi 26 e 27, della legge n. 335/1995, a cura del lavoratore (collaboratore/assegnista/dottorando), non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati a cura del committente.
In ragione di ciò, esclusivamente per le domande di indennità una tantum dei collaboratori/assegnisti/dottorandi respinte con la sola motivazione dell’assenza del requisito di iscrizione alla Gestione separata, l’Istituto sta procedendo al riesame d’ufficio – in presenza delle denunce Uniemens presentate dal committente per periodi di competenza antecedenti alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022, e della relativa contribuzione connessa all’attività svolta dagli interessati in qualità di collaboratori/assegnisti/dottorandi – e al conseguente riconoscimento della misura, ove presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti.
Per il riconoscimento dell’indennità in questione l’Istituto prescinderà dalla formalizzazione della iscrizione alla Gestione Separata da parte dei lavoratori interessati (collaboratori/assegnisti/dottorandi) e, pertanto, il presente messaggio supera quanto previsto al riguardo al paragrafo 3.1 del messaggio n. 4314/2022.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro