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INPS: Pensionati – il cedolino di pensione di marzo 2023


Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sul cedolino della pensione di marzo 2023.

La data di pagamento

Il pagamento avverrà con valuta 1° marzo, per i pagamenti accreditati presso Poste Italiane, e con valuta 3 marzo per i pagamenti presso gli istituti di credito.

Rivalutazione delle pensioni per il 2023

In attesa dell’approvazione della legge di bilancio 2023, l’INPS aveva attribuito la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali dal 1° gennaio 2023 nella misura del 100% in tutti i casi in cui l’importo di pensione cumulato fosse compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nel 2022 (pari a 2.101,52 euro).

A seguito dell’approvazione della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l’INPS ha quindi effettuato il calcolo della perequazione relativa ai trattamenti pensionistici il cui importo cumulato sia superiore a quattro volte il trattamento minimo secondo le fasce di importo e le relative percentuali previste dall’articolo 1, comma 309.

L’importo di pensione è stato, pertanto, aggiornato dal mese di marzo 2023 e sono stati posti in pagamento anche gli arretrati di perequazione riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023.

Per ulteriori indicazioni sull’operazione di rinnovo per il 2023, si rimanda alla circolare INPS n. 135/2022 e alla circolare INPS n. 20/2023.

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2022 e tassazione 2023

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili a decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022.

Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Inoltre, nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2022 abbia determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, prosegue la rateazione del recupero fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

Fonte: INPS


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Source: Dottrina del Lavoro

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