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MEF: accesso ai benefici in favore delle piccole società cooperative


Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2023, il Decreto 17 febbraio 2023 con i criteri e modalità di accesso ai benefici previsti in favore delle piccole società cooperative.

Fonte: MEF


MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 2023

Criteri e modalita' di accesso ai benefici previsti in  favore  delle
piccole societa' cooperative.
 
                          IL VICE MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 272, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2021-2023»,  il  quale
prevede che le misure di favore stabilite dall'art. 3,  comma  4-ter,
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle
successioni e donazioni, di cui al  decreto  legislativo  31  ottobre
1990, n. 346, e dall'art.  58  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione  di  azienda
di cui all'art. 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, introdotto dal comma 270 del citato art. 1 della  legge  n.  178
del 2020 e successivamente sostituito dal comma 746 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e che  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalita'
per l'accesso ai relativi benefici; 
  Visto l'art. 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, e successive modificazioni, il quale prevede  che,  al  fine  di
salvaguardare  l'occupazione   e   dare   continuita'   all'esercizio
dell'attivita' imprenditoriale, possono essere concessi finanziamenti
in favore  di  piccole  imprese  in  forma  di  societa'  cooperativa
costituite da  lavoratori  provenienti  da  aziende  i  cui  titolari
intendano  trasferire  le  stesse,  in  cessione  o  in  affitto,  ai
lavoratori  medesimi  e  che  le  modalita'  e  i  criteri   per   la
concessione, l'erogazione e il rimborso  dei  predetti  finanziamenti
sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17  febbraio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 4 aprile 2022, n. 79, di attuazione dell'art. 23, comma 3-quater,
del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Considerata   la   definizione   di   piccole   imprese   contenuta
nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Visto l'art. 3, comma 4-ter, del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  di  cui  al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il quale prevede  che  i
trasferimenti effettuati, anche tramite i patti di famiglia, a favore
dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di  esse,  di  quote
sociali e  di  azioni  non  sono  soggetti  all'imposta  e  che  tale
beneficio si applica a condizione che  gli  aventi  causa  proseguano
l'esercizio dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo per  un
periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; 
  Visto l'art. 58 del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
il quale prevede che il trasferimento di azienda per causa di morte o
per  atto  gratuito   non   costituisce   realizzo   di   plusvalenze
dell'azienda stessa e che l'azienda e'  assunta  ai  medesimi  valori
fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto  dall'art.
1, comma 272, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  stabilisce  i
criteri e le modalita' per l'accesso ai benefici ivi previsti. 
                               Art. 2 
 
                        Operazioni agevolate 
 
  1. Alle cessioni d'azienda o di rami di azienda,  di  cui  all'art.
23,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
effettuate a titolo gratuito da imprenditori individuali in favore di
piccole imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107  e  108  del  trattato,  costituite  in  forma  di
societa' cooperativa da parte dei lavoratori provenienti dall'azienda
medesima, si applica: 
    a)  l'esenzione  dall'imposta  sulle  successioni   e   donazioni
prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  di  cui  al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; 
    b) il regime previsto dall'art. 58, comma 1, secondo periodo, del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                               Art. 3 
 
               Modalita' di attuazione dell'intervento 
 
  1. L'esenzione dall'imposta sulle successioni e  donazioni  di  cui
alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 si applica a  condizione  che
gli aventi causa proseguano l'esercizio  dell'attivita'  d'impresa  o
detengano il controllo della societa' cooperativa per un periodo  non
inferiore a cinque  anni  dalla  data  del  trasferimento,  rendendo,
contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione
o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. 
  2. Il regime di cui alla lettera b) del  comma  1  dell'art.  2  si
applica a condizione che la societa' cooperativa  assuma  gli  ultimi
valori  fiscalmente  riconosciuti  dell'azienda  e   subentri   nella
posizione  dell'imprenditore  individuale  in  ordine  agli  elementi
dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo  risultare  da
apposito  prospetto  di  riconciliazione  della   dichiarazione   dei
redditi,  i  dati  esposti  in  bilancio  e  i   valori   fiscalmente
riconosciuti. 
                               Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle  cessioni
a  titolo  gratuito  poste  in  essere  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione del medesimo decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 febbraio 2023 
 
                                                Il Vice Ministro: Leo 


Source: Dottrina del Lavoro

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