L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 311 del 3 maggio 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’interpretazione della disciplina del regime dei forfetari di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, nello specifico, delle relative cause di esclusione.
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si rappresenta che il presente parere viene reso nel presupposto, assunto acriticamente, che ai fini fiscali il Contribuente sia residente all’estero e che effettivamente acquisti la residenza in Italia per usufruire del Regime dei forfetari in parola all’esito di un’eventuale parere favorevole all’istanza in esame. Al riguardo, si rammenta che esula dalle competenze della scrivente esercitabili in questa sede l’accertamento di un elemento di fatto, quale quello della residenza fiscale del contribuente ai sensi dell’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, paragrafo 1.1).
Inoltre, si premette che, alla luce delle considerazioni formulate nell’istanza, il presente parere attiene esclusivamente alla causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera dter), della legge n. 190 del 2014. Resta, pertanto, esclusa qualsivoglia considerazione in merito ai requisiti di applicazione del Regime dei forfetari previsti dalla citata legge n. 190 del 2014, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste (posto che non risulta formulato alcun espresso quesito in proposito).
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato (il predetto Regime dei forfetari) rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
L’articolo 1, comma 57, lettera dter), della citata legge n. 190 del 2014 [come modificata dall’articolo 1, comma 692, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160] prevede che non possono avvalersi del Regime dei forfetari «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».
In proposito, occorre rilevare che nella circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, a commento della causa di esclusione prevista dalla previgente lettera dbis) del citato comma 57 [nella sua formulazione introdotta dall’articolo 1, comma 111, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostanzialmente identica all’attuale formulazione della lettera dter)], viene chiarito che: «[t]ale limite, introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2016, dalla legge di stabilità del 2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Rileva, invece, il citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. Ciò in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali. Si evidenzia, inoltre, che ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario» (sottolineatura aggiunta).
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla richiamata circolare n. 10/E, si deve ritenere che la previsione della citata lettera dter) escluda dalla fruizione del beneficio in parola i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, ossia, i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall’ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi. Considerato il richiamo alla soglia di euro 30.000 («eccedenti l’importo di 30.000 euro») nella citata lettera dter), quello che rileva ai fini dell’applicazione di tale causa di esclusione è, dunque, l’esistenza di simili redditi e il loro ammontare.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene non condivisibile la soluzione prospettata dal Contribuente in quanto, visto il contenuto dalla citata lettera dter), il Regime dei forfetari è escluso per un soggetto che percepisce «una pensione di vecchiaia» [che, in assenza di indicazioni contrarie da parte del Contribuente, deve ritenersi astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR] eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.
Fonte: Agenzia Entrate
Source: Dottrina del Lavoro