L’INPS, con il messaggio n. 1947 del 26 maggio 2023, comunica che è stata avviata la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell’annualità 2022, tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023.
A seguito di tale rielaborazione, sono state determinate alcune compensazioni, che hanno dato luogo a importi da erogare in favore del richiedente l’assegno (c.d. “conguagli a credito”) o a somme che sono state erogate indebitamente e che quindi devono essere oggetto di recupero (c.d. “conguagli a debito”).
In aggiunta alle variazioni della DSU, che rappresenta il caso più frequente, il ricalcolo viene effettuato anche a seguito delle seguenti motivazioni, descritte di seguito in via non esaustiva:
- liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza (c.d. premio alla nascita), sulla base del valore dell’ISEE presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio;
- maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, tenuto conto del riconoscimento della rivalutazione legata all’aumento del costo della vita (cfr. la circolare n. 41 del 7 aprile 2023);
- importi liquidati sulla base di valori di ISEE del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla Struttura INPS territorialmente competente a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati;
- conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell’ISEE 2022, eventualmente effettuate dai Centri di assistenza fiscale (CAF) successivamente al 31 dicembre 2022;
- eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, laddove non spettante in presenza di nucleo monogenitoriale, diverso comunque da quello vedovile che invece mantiene l’agevolazione per il quinquennio successivo alla data del decesso del genitore lavoratore;
- rideterminazione degli importi spettanti per effetto del riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili introdotte dal decreto-legge del 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;
- ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo (cfr. il paragrafo 2 del messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022);
- ricalcolo degli importi dell’Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza (RdC) con rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo ISEE del minore, sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 230/2021 (cfr. il messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022);
- importi riconosciuti con riferimento alle domande di Assegno unico presentate antecedentemente al 30 giugno 2022, con ISEE presentati entro il 30 giugno dello stesso anno e rate calcolate con importo al minimo (50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni).
Qualora per effetto di una o più ipotesi, come sopra descritte, si dia luogo a una revisione degli importi dell’AUU con integrazione delle somme in favore del cittadino, le medesime somme sono state poste in liquidazione, in aggiunta alle quote ordinariamente percepite, a partire dalla rata del mese di aprile 2023.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro