Con sentenza n. 9243 del 4 aprile 2023, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità della conversione dei contratti in contratti a tempo indeterminato, laddove la contrattazione collettiva pur parlando di punte di attività in determinati periodi dell’anno non ha tipizzato le attività che si ritengono stagionali.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come l’attività stagionale sia aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta ed implica un collegamento con l’attività lavorativa che vi corrisponde. Le fluttuazioni del mercato e gli incrementi di domanda che si presentino ricorrenti in determinati periodi dell’anno rientrano nella nozione diversa delle c.d. punte di stagionalità che vedono un incremento della normale attività lavorativa connessa a maggiori flussi. La stagionalità, inoltre, può essere riferita, oltre che all’attività imprenditoriale nel suo complesso, anche alla specifica prestazione lavorativa svolta dal singolo lavoratore, potendo discendere anche solo dal tipo di prestazione richiesta al lavoratore l’esigenza di una sua limitazione temporale.
Per quanto riguarda le attività stagionali definite dal d.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525, la Corte di Cassazione chiarisce che l’elenco ivi contenuto rappresenta una un’elencazione da considerarsi tassativa e non suscettibile pertanto di interpretazione analogica, delle attività da considerarsi stagionali.
Source: Dottrina del Lavoro